In tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento di cui all'art. 54, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 151 del 2001, dall'inizio della gesta­zione fino al compimento dell'età di un anno del bam­bino, opera solo in caso di cessazione dell'intera attivi­tà aziendale, sicché, trattandosi di fattispecie normati­va di stretta interpretazione, essa non può essere ap­plicata in via estensiva od analogica alle ipotesi di cessazione dell’attività di un singolo reparto dell’azien­da, ancorché dotato di autonomia funzionale.

Per la Cassazione il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54, com­ma 3, lett. b), prevede la non applicabilità del divieto di licenziamento di cui al comma 1 nell'ipotesi di cessazio­ne dell'attività dell'azienda alla quale la lavoratrice è addetta. Si tratta di norma che pone un'eccezione ad un principio di carattere generale (e cioè quello fissato dall'art. 54, comma 1, di divieto di licenziamento della lavoratrice che si trovi nelle condizioni ivi specificate), per cui è da ritenersi di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o ana­logica; con la conseguenza che, per la non applicabilità del divieto, devono ricorrere entrambe le condizioni pre­viste dalla citata lett. b) e cioè che il datore di lavoro sia un'azienda e che vi sia cessazione dell'attività.

Corte di Cassazione Sez. Lav. 6 giugno 2018, n. 14515