E’ stato riconosciuto il diritto di precedenza al docente nominato in ruolo in fase C) poiché referente unico del familiare disabile portatrice di handicap grave, in questo caso la madre del coniuge.

La portata innovativa di tale pronuncia deriva che dalla lettura dell’art. 13 della medesima legge non compare l’espressione “suocera” tra i parenti o congiunti diretti per far scattare il diritto di precedenza.

Tuttavia il Giudice ha interpretato ed accolto la tesi di parte ricorrente per cui  la locuzione “persona da assistere deve essere interpretata in senso ampio, non potendo limitare tale locuzione ai soli parenti più stretti atteso che il diritto alla salute del disabile non può subire limitazioni anche in ossequio ai principi di tutela del bene vita di cui all’art. 32 della Costituzione.

Un’interpretazione in linea con alcuni orientamenti della Corte costituzionale, con i quali è stato chiarito che la Legge n. 104 del 1992 è finalizzata a garantire diritti umani fondamentali di tutti gli individui da tutelare, quindi, anche della madre del coniuge. Ragion per cui la preferenza va certamente accordata, essendovi prova sia dello stato di disabilità della suocera, il cui coniuge ha età ben superiore a 65 anni, sia della convivenza della ricorrente con la stessa. È stato così dichiarato il diritto della ricorrente a scegliere la sede nella procedura di mobilità, secondo l’ordine di preferenza indicato, fatto salvo il caso di precedenze che trovino fondamento nello stesso fattore di disabilità riconosciuto dall’art. 13.

I docenti referenti di un parente, congiunto e, quindi, anche di una suocera o suocero disabile grave di cui all’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992 potranno far valere il diritto assoluto di precedenza nelle operazioni di mobilità con relativo diritto al trasferimento nella città di residenza del disabile.

Tribunale di Palermo, sentenza del 5 giugno 2020