Anche ai docenti che concorrono alle operazioni di trasferimento tra province diverse senza alcuna distinzione tra fasi mobilità deve essere riconosciuto il diritto di precedenza per l’assistenza ai genitori con handicap grave.
Il provvedimento ha ordinato all’Amministrazione di consentire al docente di concorrere alle procedure di trasferimento tra province diverse con diritto di precedenza ai sensi dell’art. 33 commi 5 e 7 della Legge n. 104/1992 per l’assistenza al genitore disabile grave (ex art. 3 c. 3 della medesima legge), senza la limitazione derivante dall’attuazione sequenziale delle tre fasi di mobilità (I – comunale, II provinciale e III interprovinciale) previste dal Ministero.
Sono state innanzitutto riconosciute le ragioni per il ricorso d’urgenza da eseguire con rito cautelare (art. 700 del codice di procedura civile) in quanto il bene della vita sotteso alla domanda azionata potrebbe risultare irrimediabilmente inciso nelle more del giudizio di merito, poiché in tal caso la pronuncia interverrebbe sicuramente dopo l’esito delle procedure di mobilità ed a distanza di tempo dalla loro conclusione.
Il Giudice ha ritenuto l’art. 13, p. IV, del contratto di mobilità in contrasto con la norma costituente lex specialis a tutela del disabile e non derogabile dalla normativa pattizia sulla mobilità del personale docente che, invece, ne dispone la tutela in base al tipo di parentela con i docenti, prevedendola per i genitori dei figli disabili ed escludendola nella III fase – interprovinciale per i figli referenti unici all’assistenza del genitore disabile in situazione di gravità.
Sempre secondo il Giudice, infatti, le disposizioni pattizie precludono a monte la possibilità che il dipendente referente unico di genitori in stato di grave disabilità possa fruire del diritto riconosciuto dall’art. 33, co. 5 della Legge n. 104/1992, ai fini della mobilità interprovinciale, restringendo arbitrariamente il novero dei soggetti che hanno diritto ai benefici ivi previsti (a prescindere dalla sussistenza di sedi disponibili), per di più con riguardo ai casi – quali quelli rientranti nella mobilità interprovinciale – in cui l’esigenza di riavvicinamento è quanto mai irrobustita nell’ottica della cura dei bisogni del disabile.
La domanda di trasferimento inoltrata telematicamente dal docente, quindi, dovrà essere processata dall’algoritmo ministeriale con precedenza di legge e senza alcuna limitazione derivante dall’applicazione sequenziale delle tre fasi di mobilità.
Tribunale di Catania, ordinanza del 26 maggio 2020