Il lavoratore studente ha diritto ai permessi straordinari e retribuiti per motivi di studio limitatamente al solo periodo di frequenza nell'ambito degli anni di durata legale del corso di studi e non, invece, qualora sia "fuori corso". È legittima un'interpretazione della norma legale e/o contrattuale che ponga dei limiti al diritto allo studio, che non può comprimere eccessivamente il diritto del datore di lavoro alla prestazione.
Il ricorrente sosteneva che il lavoratore studente ha diritto ai permessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento dei titoli di studio universitari e dei relativi esami, attività queste connesse allo status di studente a prescindere dall'essere "in corso" o "fuori corso".
La Corte di cassazione rigetta il ricorso ribadendo che secondo l'interpretazione ormai consolidata, il diritto ai permessi studio spetta a tutti i lavoratori che intendono dedicarsi allo studio, al fine di consentire loro di affrontare gli esami ed ottenere titoli riconosciuti dal nostro ordinamento giuridico, senza remore di carattere economico (in tal senso, Cass., Sez. Lav., 52/1985).
Cass. Sez. Lav. 18 settembre 2020, n. 19610