L'art. 19, par. 1, della direttiva 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, deve essere interpretato nel senso che si applica ad una situazione in cui una lavoratrice in periodo di allattamento contesti giudizialmente la valutazione dei rischi associati al suo posto di lavoro. Spetta all'interessata dimostrare fatti idonei a dimostrare l'assunto, in base ai quali si possa in tal modo presumere la sussistenza di una discriminazione fondata sul sesso; incombe al datore di lavoro dimostrare che la valutazione è stata effettuata correttamente e che, pertanto, non vi è stata alcuna violazione del principio di non discriminazione.
L'accertamento di un rischio deve comportare un adattamento delle condizioni di lavoro o l'assegnazione ad altre mansioni o, ancora, una dispensa dal lavoro durante il periodo necessario per la protezione della sicurezza o della salute della lavoratrice.
Corte di Giustizia Ue, Quinta Sezione, 19 ottobre 2017, C-531/15