L'art. 19, par. 1, della direttiva 2006/54/CE, riguardante l'attuazione del prin­cipio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, deve essere interpretato nel senso che si ap­plica ad una situazione in cui una lavoratrice in periodo di allattamento conte­sti giudizialmente la valutazione dei rischi associati al suo posto di lavoro. Spetta all'interessata dimostrare fatti idonei a dimostrare l'assunto, in base ai quali si possa in tal modo presumere la sussistenza di una discriminazione fondata sul sesso; incombe al datore di lavoro dimostrare che la valutazione è stata effettuata correttamente e che, pertanto, non vi è stata alcuna violazione del principio di non discriminazione.

L'accertamento di un rischio deve com­portare un adattamento delle condizioni di lavoro o l'assegnazione ad altre mansioni o, ancora, una dispensa dal lavoro durante il periodo necessario per la protezione della sicurezza o della salute della lavoratrice.

Corte di Giustizia Ue, Quinta Sezione, 19 ottobre 2017, C-531/15