Nell’ambito della responsabilità amministrativa per aver arrecato un danno erariale occorre necessariamente vagliare i comportamenti degli organi della scuola nell’ambito della realizzazione dei progetti PON.
Come si è già ricordato, perché un dipendente sia amministrativamente responsabile del proprio operato, e quindi chiamato a risponderne innanzi alla Corte dei Conti, deve aver agito con dolo o colpa grave.
Pertanto, non tutte le violazioni di norme procedimentali possono configurare una responsabilità amministrativa e la conseguente condanna al risarcimento del danno causato all’Amministrazione. Si configura la colpa grave e quindi il danno erariale quando si violano norme procedimentali indiscutibilmente chiare ed evidenti. Inoltre, si configura il dolo se la violazione di norme procedimentali chiare ed indiscutibili è finalizzata al raggiungimento di un fine personalistico, del tutto estraneo allo scopo prefissato dal legislatore.
La disciplinata procedimentalizzazione della gestione di risorse finanziarie pubbliche costituisce indicazione di un valore che il legislatore ha conferito al rispetto dei ruoli e delle funzioni coinvolte nella sequenza di atti che i singoli soggetti devono porre in essere. Sintomo rilevante dello sviamento delle risorse PON è sicuramente l’elusione o comunque il mancato coinvolgimento del Collegio dei docenti, che deve esercitare e svolgere un ruolo notoriamente decisivo nell’elaborazione, predisposizione e concreta gestione dei suddetti progetti.
Nella vicenda in questione la Procura Regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio il dirigente scolastico di un istituto ritenendolo responsabile del danno determinato (nel caso specifico di circa 80.000 euro), cagionato al Miur per effetto di irregolarità riscontrate nella gestione del progetti PON. Tali irregolarità sono venute alla luce da una denuncia effettuata dal dirigente scolastico successivo a quello imputato, dove veniva posto in rilievo che: i progetti non erano stati approvati in modo specifico dal Collegio dei docenti, e inoltre i progetti erano stati affidati, per quanto concerne la loro ideazione ed esecuzione, ad una società esterna che aveva operato con proprio personale. Le irregolarità di gestione erano peraltro emerse anche a seguito di specifico esame portato sulla materia dal Collegio dei revisore dei conti dell’istituto.
Secondo il dirigente scolastico, la propria condotta non era censurabile poiché l’approvazione del POF da parte del Collegio dei docenti comportava anche l’approvazione dei PON, ed inoltre, il conferimento alla società esterna non era da qualificarsi come appalto, ma come una fattispecie di convenzione dal quale derivava comunque un vantaggio per l’amministrazione scolastica.
La Procura Regionale riteneva che l’attività amministrativa posta in essere fosse totalmente affrancata dalle regole ordinamentali disciplinanti la complessiva attività di progettazione ed esecuzione dei PON Questa non è certamente la sede per analizzare in dettaglio il procedimento dell’attività dei PON, ma è bastevole richiamare le allora vigenti Linee Guida del Miur (del 2003) per ricordare che nella presentazione dei progetti "Ogni progetto dovrà indicare gli estremi della delibera del Collegio dei docenti che approva il progetto, il suo inserimento nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e gli impegni assunti dai Consigli di classe coinvolti in merito alla ricaduta dello stesso nell'attività curriculare" (punto 3). Il dirigente scolastico riteneva che la “presa d’atto” dell’informativa sullo stato dell’approvazione ministeriale dei PON da parte del Collegio dei docenti fosse bastevole ad integrare il requisito necessario dell’espressa approvazione da parte del suddetto organo collegiale. Come se non bastasse, in una successiva seduta del Collegio docenti, quest’ultimo, chiamato a pronunciarsi sull’approvazione dei PON, negava il proprio consenso tramite votazione. Ragion per cui il diniego all’approvazione dei progetti da parte del Collegio docenti costitutiva elemento decisamente ostativo verso ogni ulteriore seguito dell’iniziativa già intrapresa ed avrebbe dovuto inibire la sua successiva esecuzione.
Corte Conti Basilicata, sez. reg. giurisd., 26/01/2010, n. 32