La Corte di Cassazione ha stabilito che il cibo portato da casa nelle mense scolastiche non è ammesso. Il caso che vedeva contrapposti il Comune di Torino e il Miur contro un gruppo di genitori, ha sancito che <<un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all'autorefezione individuale, nell'orario della mensa e nei locali scolastici, non è configurabile e, quindi, non può costituire oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario, in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado>>.

Con questa decisione viene smentita una precedente sentenza della Corte d'Appello di Torino del 2016 che invece sosteneva il diritto dei genitori di scegliere tra la mensa scolastica e il “pranzo da casa”.

La Corte di Cassazione evidenzia come la scuola <<sia un luogo dove lo sviluppo della personalità dei singoli alunni e la valorizzazione delle diversità individuali devono realizzarsi nei limiti di compatibilità con gli interessi degli altri alunni e della comunità, come interpretati dell’istituzione scolastica mediante regole di comportamento cogenti, tenendo conto dell’adempimento dei doveri cui gli alunni sono tenuti, di reciproco rispetto, di condivisione e tolleranza>> e pertanto la condivisione del pranzo è un'esperienza educativa. Di conseguenza <<l'introduzione di vari e differenziati pasti domestici nei locali scolastici inficia il diritto alla piena attuazione egualitaria del progetto formativo, comprensivo del servizio mensa>>.

La Corte di Cassazione ha enunciato sul pasto domestico come si tratti non di libertà (personale)ma si tratta ma di un diritto sociale (all’istruzione), evidentemente condizionato e dipendente da scelte organizzative rimesse alle singole istituzioni scolastiche, sulle quali i beneficiari del servizio pubblico possono influire nell’ambito del procedimento amministrativo, in attuazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione pubblica….il detto procedimento è la sede nella quale affrontare le opportune valutazioni, anche di natura tecnica, nella ricerca del più corretto bilanciamento degli interessi individuali di coloro che 2 chiedono di consumare il cibo portato da casa con gli interessi pubblici potenzialmente confliggenti, tenuto conto delle risorse a disposizione dell’amministrazione”

Le scuole torinesi e della regione dispongono di due note dell’USR del Piemonte esplicative della sentenza e del procedimento da adottare per rispondere alle istanze dei genitori sulla fruizione del pasto domestico: - Nota n.8292 del 31/7/2019 - Nota n.8539 del 7 agosto 2019 Il presente documento tiene conto delle suddette indicazioni dell’Amministrazione scolastica a livello regionale e della normativa vigente. Nel caso in cui il MIUR centrale producesse ulteriori indicazioni i suoi contenuti potranno essere aggiornati. Dalla sentenza possiamo estrapolare alcuni PRINCIPI DI BASE

  • VALORE EDUCATIVO DEL SERVIZIO MENSA COME PARTE INTEGRANTE DEL PROGETTO FORMATIVO DEL TEMPO PIENO E DEL TEMPO PROLUNGATO

Se il servizio mensa è compreso nel “tempo scuola” è perché esso condivide le finalità educative proprie del progetto formativo scolastico di cui è parte, come evidenziato dalla ulteriore funzione cui detto servizio assolve, di educazione all’alimentazione sana, come previsto dal d.l. 12 settembre 2013, n. 104, conv. in legge 8 novembre 2013, n. 128. Alla suddetta finalità educativa concorre quella di socializzazione che è tipica della consumazione del pasto “insieme”, cioè in comunità condividendo i cibi forniti dalla scuola, pur nel rispetto (garantito dal servizio pubblico) delle esigenze individuali determinate da ragioni di salute o di religione il pasto non è un momento d’incontro occasionale tra consumatori di cibo, ma di socializzazione e condivisione (anche del cibo), in condizioni di uguaglianza, nell’ambito di un progetto formativo comune. E’ questa la ragione per cui il tempo della mensa fa parte del tempo scuola.

  • INQUADRAMENTO GIURIDICO DELL’AUTOREFEZIONE A SCUOLA

Non si tratta di libertà personale ma di un diritto sociale (all’istruzione), evidentemente condizionato e dipendente dalle scelte organizzative rimesse alle singole istituzioni scolastiche, sulle quali i beneficiari del servizio pubblico possono influire nell’ambito del procedimento amministrativo, in attuazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione pubblica. Il detto procedimento è la sede nella quale effettuare le opportune valutazioni, anche di natura tecnica, nella ricerca del più corretto bilanciamento degli interessi individuali di coloro che chiedono di consumare il cibo portato da casa con gli interessi pubblici potenzialmente confliggenti, tenuto conto delle risorse a disposizione dell’amministrazione.

  • SOGGETTO TITOLARE DEL PROGETTO EDUCATIVO E DELLE SCELTE ORGANIZZATIVE.

L’istituzione scolastica non è un luogo dove si esercitano liberamente i diritti individuali degli alunni, né il rapporto con l’utenza è connotato in termini meramente negoziali, ma piuttosto è il luogo dove lo sviluppo della personalità dei singoli alunni e la valorizzazione delle diversità individuali …devono realizzarsi nei limiti di compatibilità con gli interessi degli altri alunni e della comunità, come interpretati dall’istituzione scolastica mediante regole di comportamento cogenti, tenendo conto dell’adempimento dei doveri cui gli alunni sono tenuti, di reciproco rispetto, di condivisione e tolleranza. E viene inoltre ribardito come un diritto soggettivo perfetto ed incondizionato all’autorefezione individuale, nell’orario della mensa e nei e nei locali scolastici, non è configurabile e, quindi, non può costituire oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario, in favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, i quali possono esercitare diritti procedimentali, al fine d’influire sulle scelte riguardanti le modalità di gestione del servizio mensa, rimesse all’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione pubblica