La materia del congedo parentale è attualmente disciplinata dall’art.32 del T.U. n.151/2001 e dalle successive modiche che sono state apportate dapprima dal d.lgs. n.80/2015, e da ultimo dal D.lgs n. 105/2022 e dalla legge n. 197/2022 legge di bilancio 2023.

Per tutto il periodo di fruizione del congedo di paternità alternativo  l'art.29 del testo unico maternità e paternità stabilisce che deve essere riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Per la definizione del  trattamento  economico  e  normativo  trova applicazione l'articolo 22, commi da 2 a 7, e dell'articolo 23. Pertanto durante il periodo di astensione obbligatoria al dipendente con contratto a tempo indeterminato spetta l'intero trattamento economico in godimento, ivi compreso il trattamento accessorio fisso e continuativo che compete nei casi di assenza per malattia superiori a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-operatorio, secondo la disciplina prevista dall'art.17, comma 8, del CCNL 24/7/2007.

Compete, quindi l'indennità di amministrazione, il compenso professionale docenti, il compenso individuale accessorio, con la esclusione delle sole indennità che presuppongono la effettiva prestazione del servizio ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario. Analogo trattamento compete al dipendente a tempo determinato per effetto dell'estensione operata dall'art.12 del CCNL 2007.