Buonasera Direttore, sono un Facente Funzione della provincia di Firenze che l'anno scorso ha seguito il vostro corso per Dsga. Le scrivo per avere, se possibile, un suo parere o quello di uno dei suoi preziosi collaboratori.

Da meta' settembre sono in servizio presso l'Istituto Comprensivo di XXX e ad inizio ottobre ho messo in pagamento due fatture di una Associazione, di importo rispettivamente pari a € 1.200,00 e € 960,00, per attivita' di Laboratorio di XXX svolte nell'a.s. 2025/26 a seguito di un avviso di selezione. Ho controllato il Durc, ho acquisito la verifica PA presso la Camera di Commercio e per il resto, visto anche gli importi, ho fatto riferimento ai documenti con i quali l'Associazione ha partecipato a fine 2025 ad un avviso di selezione triennale per esperti esterni, presentando i curricula di due operatori che sono stati oggetto di valutazione e che poi hanno materialmente svolto l'attivita'.

Successivamente, quando la Dirigente mi ha detto di predisporre i contratti per l'a.s. 2026/27, ho fatto un'analisi piu' approfondita dalla quale e' risultato che l'Associazione e' una APS iscritta al RUNTS (le fatture comunque sono state emesse in regime ordinario con split payment e iva al 22%) e la legale rappresentante dell'Associazione e' una docente di ruolo a tempo pieno della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo XXX.

Ho chiesto chiarimenti alla Dirigente che mi ha detto che l'anno scorso aveva approfondito la questione con la Dsga precedente e siccome l'Associazione e' un ETS senza scopo di lucro aveva rilasciato alla docente di cui sopra una attestazione sulla verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

A me la la cosa non convince del tutto anche in considerazione del fatto che la domanda di partecipazione alla selezione per conto dell'Associazione e' stata presentata a fine 2025 dalla stessa docente che poi ha firmato i relativi contratti in qualita' di legale rappresentante, pur considerando che la docente non ha svolto materialmente l'attivita' di Laboratorio e non ha percepito alcun compenso personale (sul conto dell'Associazione, come da modello tracciabilita' agli atti di questo Istituto, possono comunque operare la docente e uno degli operatori che poi hanno eseguito materialmente l'attivita').

Le fatture poi sono state emesse con iva al 22% pur trattandosi di attivita' didattiche rivolte agli alunni da pare di un ETS iscritto al RUNTS (dovevano essere esenti iva?).

Non mi sembra comunque che possa trattarsi di un maggiore esborso da parte della scuola, dal momento che nei contratti relativi all'a.s. 2025/26 era stato chiaramente esplicitato che il compenso previso era di € 30,00 per ogni ora comprensivo di iva al 22% ed io ho liquidato due fatture che sono "costate" alla scuola una € 1.200,00 (40 ore x € 30,00) e l'altra € 960,00 (32 ore x € 30,00).

Le chiede cortesemente, se possibile, un parere su quanto di cui sopra e su come devo comportarmi, anche in considerazione del fatto che a breve avremo la visita dei revisori dei conti. Grazie. Cordiali saluti

Il punto centrale non è tanto l’importo modesto dei contratti, quanto la compatibilità tra la qualità di docente di ruolo a tempo pieno dell’istituto e la posizione di legale rappresentante dell’associazione contraente, oltre alla tracciabilità/neutralità della procedura e, solo in via subordinata, al regime IVA.

RISPOSTA

Profilo principale: docente dell’istituto che firma, come legale rappresentante, i contratti con il proprio istituto

a) La fonte più rilevante è l’art. 508 del d.lgs. 297/1994

L’art. 508 prevede, per il personale docente, un regime di incompatibilità piuttosto rigoroso. In particolare:

  • il personale docente “non puo' esercitare attivita' commerciale, industriale e professionale, ne' puo' assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro”[DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297];
  • al docente è consentito, “previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni” purché compatibili con funzione, orario e servizio [DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297];
  • in caso di violazione del divieto, è prevista diffida a cessare la situazione di incompatibilità e, se permane, decadenza[DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297].

Da questa fonte emerge un primo dato fermo: la sola attestazione di “insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi” non equivale, di per sé, a un titolo generale di compatibilità/incompatibilità ai sensi dell’art. 508.
L’art. 508 disciplina infatti un tema diverso e più radicale: se il docente possa o non possa svolgere quella attività esterna.

b) Il fatto che l’associazione sia APS/ETS e non lucrativa non risolve automaticamente il problema

Nelle fonti disponibili non c’è una norma che dica che, solo perché il contraente è un ETS o una APS, ogni carica rappresentativa del docente sia automaticamente compatibile.

Anzi, il materiale ANAC disponibile segnala, in termini generali, che la prevenzione del conflitto di interessi richiede attenzione particolare alle attività esterne dei dipendenti pubblici e che, nel settore universitario, l’assunzione di cariche gestionaliè vista come elemento critico [Atto di indirizzo della Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Sen. Valeria Fedeli avente ad oggetto l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione]. È vero che quel passaggio riguarda i docenti universitari e non la scuola; quindi non va trasposto meccanicamente. Tuttavia conferma un principio prudenziale: la qualifica di ente senza scopo di lucro non basta, da sola, a neutralizzare i profili di incompatibilità quando il dipendente riveste una posizione gestoria/rappresentativa[Atto di indirizzo della Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Sen. Valeria Fedeli avente ad oggetto l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione].

c) La carica di legale rappresentante è un elemento che aggrava, non attenua, il rischio

Nel caso esposto, la docente non è un semplice socio o volontario “esterno”, ma:

  • ha presentato la domanda di partecipazione per l’associazione;
  • ha firmato i contratti come legale rappresentante;
  • risulta avere operatività sul conto dell’associazione.

Anche se non ha materialmente svolto i laboratori e non ha percepito un compenso personale diretto, resta il fatto che ha agito come rappresentante dell’operatore economico contraente.
Questo rende difficile considerare il suo ruolo come del tutto neutro o marginale.

Conflitto di interessi: la “attestazione” della dirigente non basta, se non è sostenuta da una vera istruttoria

Le fonti disponibili sul conflitto di interessi negli appalti pubblici chiariscono che il conflitto sussiste quando chi interviene con compiti funzionali nella procedura ha un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può minacciare imparzialità e indipendenza [Sentenza n. 2982/2026][Sentenza n. 7477/2026].

Il Consiglio di Stato ricorda che:

“Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza...”[Sentenza n. 2982/2026]

E aggiunge che la minaccia “percepita” deve essere provata sulla base di presupposti specifici e documentati[Sentenza n. 2982/2026].

Il TAR Lazio precisa inoltre che la disciplina si rivolge a chi interviene nella procedura con compiti funzionali riconducibili alla stazione appaltante e che per tali soggetti esistono obblighi di comunicazione e astensione[Sentenza n. 7477/2026].

Applicazione al caso concreto

Qui bisogna distinguere due piani:

Piano 1: conflitto di interessi della docente

Dalle fonti disponibili, il conflitto “codicistico” degli appalti presuppone che il soggetto confliggente intervenga dal lato della stazione appaltante con compiti funzionali nella procedura [Sentenza n. 2982/2026][Sentenza n. 7477/2026].
Se la docente ha agito solo come rappresentante dell’associazione concorrente/contraente e non ha partecipato dal lato scuola alla selezione, valutazione, affidamento o liquidazione, il conflitto ex art. 16 d.lgs. 36/2023 non è automaticamente integrato nei termini tipici descritti dalle fonti[Sentenza n. 2982/2026][Sentenza n. 7477/2026].

Piano 2: conflitto/inopportunità dell’amministrazione scolastica

Resta però un problema serio di opportunità amministrativa e di tenuta istruttoria: la scuola ha contrattato con un soggetto esterno il cui legale rappresentante èuna propria docente di ruolo.
In un simile scenario, una mera “attestazione” interna di assenza di conflitto rischia di essere insufficiente se non supportata da elementi oggettivi, perché la giurisprudenza valorizza la necessità di presupposti specifici e documentati[Sentenza n. 2982/2026][Sentenza n. 7477/2026].

In altre parole: non basta affermare che l’ente è no profit. Occorre dimostrare, documentalmente, perché quella specifica relazione non abbia inciso né potesse incidere sulla procedura.

L’attestazione resa dalla dirigente: che valore ha davvero?

L’art. 53 d.lgs. 165/2001, nel brano disponibile, collega l’“attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi” agli obblighi di pubblicità relativi agli incarichi conferiti o autorizzati [DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165].
Questa disposizione, per come emerge dalla fonte fornita, non trasforma l’attestazione in una sanatoria generale di ogni questione di incompatibilità o di regolarità del rapporto contrattuale.

Quindi, sul piano pratico:

  • l’attestazione può essere un documento dell’istruttoria;
  • ma non sostituisce la verifica della compatibilità del docente con l’attività esterna ai sensi dell’art. 508 [DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297];
  • né elimina, da sola, i possibili dubbi sulla correttezza della procedura o sulla necessità di astensione dei soggetti interni eventualmente coinvolti [Sentenza n. 2982/2026][Sentenza n. 7477/2026][DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165].

Cosa mi pare più critico, in concreto

Criticità alta

  1. Docente di ruolo dell’istituto che presenta domanda e firma i contratti come legale rappresentante del contraente: è il profilo più delicato, perché chiama in causa la compatibilità dell’attività esterna rispetto all’art. 508 [DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297].
  2. Assenza, almeno dal racconto, di un formale quadro istruttorio robusto:
    • autorizzazione specifica;
    • ricostruzione del ruolo effettivo della docente nell’associazione;
    • chiarimento sulla natura gratuita o meno della carica;
    • motivazione sulla compatibilità con servizio e funzione;
    • verifica dell’assenza di ingerenza della docente nelle fasi interne della scuola.

Criticità media

  1. Gestione documentale della procedura: per importi bassi la soglia non elimina i doveri di correttezza, imparzialità e tracciabilità. Le fonti sul conflitto di interessi richiedono comunque un accertamento concreto e documentato [Sentenza n. 2982/2026][Sentenza n. 7477/2026].

Criticità bassa, allo stato delle fonti disponibili

  1. IVA al 22%: dalle sole fonti fornite non emerge una base sufficiente per affermare con sicurezza che le prestazioni “dovevano” essere esenti IVA.

Profilo IVA: dalle fonti disponibili non risulta un’esenzione automatica

L’unica fonte disponibile sul punto è l’art. 86 del d.lgs. 117/2017, che riguarda organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario; per esse è previsto l’esonero dal versamento IVA e dagli altri obblighi IVA, salvo eccezioni [DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117].

Questa fonte, però, non dice che tutte le APS iscritte al RUNTS siano sempre esenti IVA per attività didattiche. Dice una cosa più limitata: l’esonero è collegato alle APS/ODV che applicano il regime forfetario[DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117].

Nel suo caso, invece, lei riferisce che:

  • l’associazione ha emesso fatture in regime ordinario;
  • con split payment;
  • con IVA al 22%.

Sulla base delle sole fonti disponibili, si può dire soltanto questo:

  • non risulta un’esenzione automatica per il solo fatto di essere APS/ETS[DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117];
  • l’art. 86 fornito non consente di concludere che quelle fatture fossero necessariamente da emettere in esenzione [DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117].

Perciò, allo stato delle fonti fornite, il profilo IVA non è quello più esposto.
Anche perché, come lei stesso osserva, il contratto prevedeva un corrispettivo omnicomprensivo di € 30,00/ora “comprensivo di IVA al 22%”, e le fatture liquidate corrispondono esattamente al prezzo pattuito. Quindi, dal lato scuola, non emerge un maggiore esborso rispetto al contratto.

Come comportarsi ora, anche in vista dei revisori

La condotta più corretta, in termini amministrativi, ènon “coprire” il tema con una formula generica, ma ricostruire documentalmente la vicenda.

A) Per i contratti già eseguiti e pagati (a.s. 2025/26)

Non mi pare, dalle fonti disponibili, che lei debba assumere automaticamente che il pagamento sia “illegittimo” in sé.
Piuttosto, conviene predisporre un appunto istruttorio interno in cui risultino:

  1. i dati essenziali della selezione triennale;
  2. il fatto che l’attivitàè stata materialmente eseguita da due operatori valutati in sede di selezione;
  3. che i pagamenti sono stati eseguiti in conformità ai contratti e alle fatture;
  4. che è emerso successivamente il profilo relativo alla qualifica di docente dell’istituto della legale rappresentante;
  5. che la scuola dispone di una attestazione dirigenziale di assenza di conflitto, ma che resta da verificare la completa tenuta del profilo di compatibilità ex art. 508[DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297][DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165].

Questo serve molto anche davanti ai revisori: non per “giustificare” tutto a priori, ma per dimostrare che il tema è stato preso in carico, qualificato e circostanziato.

B) Per i nuovi contratti 2026/27

Qui, a mio avviso, la prudenza deve essere maggiore. Prima di predisporli, occorre acquisire e mettere agli atti almeno:

  1. Statuto/atto costitutivo dell’APS, per verificare assetto, organi, eventuale remunerazione delle cariche, poteri del legale rappresentante;
  2. dichiarazione formale della docente sul proprio ruolo nell’associazione:
    • se la carica è gratuita o retribuita;
    • se percepisce, direttamente o indirettamente, compensi o utilit
    • atto/autorizzazione dirigenziale specifica, non meramente assertiva, che affronti espressamente la compatibilità dell’attività esterna con la funzione docente e l’orario, alla luce dell’art. 508 [DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297];
    • dichiarazione/verbale di astensione di qualunque soggetto interno che possa essere coinvolto nella procedura e si trovi in situazione anche solo potenzialmente problematica, in coerenza con i principi ricavabili dalle fonti sul conflitto di interessi [Sentenza n. 2982/2026][Sentenza n. 7477/2026];
    • motivazione rafforzata sul perché l’affidamento alla stessa associazione sia gestito in condizioni di piena imparzialità.
    • Se questa base documentale non c’è, la stipula di nuovi contratti con la stessa associazione appare molto esposta.

      7) Valutazione conclusiva

      In sintesi

      • Il nodo principale non è l’IVA, ma la posizione della docente di ruolo dell’istituto quale legale rappresentante dell’associazione contraente[DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297][DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117].
      • Dalle fonti disponibili, non risulta che la natura di APS/ETS renda automaticamente compatibile quella posizione[DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297][Atto di indirizzo della Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Sen. Valeria Fedeli avente ad oggetto l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione].
      • La semplice attestazione di assenza di conflitto non basta, da sola, a superare i dubbi di compatibilità né a sostituire un’istruttoria effettiva [DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297][Sentenza n. 2982/2026][Sentenza n. 7477/2026][DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165].
      • Sul piano dell’IVA, dalle fonti fornite non si può affermare che le prestazioni dovessero necessariamente essere esenti; l’art. 86 disponibile riguarda le APS/ODV in regime forfetario, mentre qui lei riferisce un regime ordinario[DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117].
      • Per i pagamenti già eseguiti, la linea più corretta èdocumentare puntualmente la vicenda e segnalare il profilo emerso.
      • Per il futuro, prima di nuovi contratti, è opportuno pretendere una verifica formale e specifica sulla compatibilità della posizione della docente ai sensi dell’art. 508, oltre a un’istruttoria seria sul conflitto di interessi [DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297][Sentenza n. 2982/2026][Sentenza n. 7477/2026][DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165].

      8) Formula operativa molto breve, se deve riferirla internamente

      Può riassumere così:

      “Dalla documentazione emerge un profilo di criticità non tanto sul pagamento delle fatture già liquidate secondo il corrispettivo contrattuale, quanto sulla posizione della legale rappresentante dell’associazione, docente di ruolo a tempo pieno del medesimo istituto. La sola attestazione di insussistenza del conflitto di interessi non appare di per sé risolutiva del distinto tema della compatibilità/incompatibilità dell’attività esterna del docente, disciplinato dall’art. 508 d.lgs. 297/1994 [DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297]. Per gli eventuali affidamenti successivi si ritiene necessario acquisire una specifica istruttoria e formale determinazione sul punto, nonché idonea documentazione attestante assetto associativo, gratuità o meno della carica, assenza di utilità personali e misure di astensione e neutralità procedimentale [Sentenza n. 2982/2026][Sentenza n. 7477/2026][DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165].”

      Se vuole, posso trasformare questa analisi in un parere scritto sintetico da allegare agli atti oppure in una nota interna per dirigente e revisori.

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