Nel sistema scolastico italiano, il docente di sostegno rappresenta una figura professionale centrale per la realizzazione dei principi di inclusione e pari opportunità. Tuttavia, una delle principali criticità interpretative riguarda la sua corresponsabilità educativa e didattica nei confronti dell’intera classe, e non del solo alunno con disabilità. Tale corresponsabilità è oggi chiaramente riconosciuta sia sul piano normativo sia su quello psico-pedagogico. La legislazione scolastica italiana afferma con chiarezza che il docente di sostegno è insegnante a pieno titolo, contitolare della classe e corresponsabile della progettazione educativa e didattica.In tal senso il T.U 16/04/1994 n. 297,Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado all’ art.127 (Docenti di sostegno) recita: “I docenti per il sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano; collaborano con i docenti con i genitori e con gli specialisti delle strutture territoriali per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti”.Nella stessa direzione si muove la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, che all’art.13, c 6 specifica: “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.

Oltre alla corresponsabilità nell’attività progettuale il docente di sostegno è corresponsabile anche nel processo valutativo dell’intera classe su cui opera. In questa traiettoria si muovono varie disposizioni.Sempre la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Art. 16, Valutazione del rendimento e prove d'esame, c.1. recita:“Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline”.In particolare l’art. 2 comma 6 del D.l.gs 13/04/2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.“I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente”.In altri termini, la norma attribuisce ai docenti di sostegnoil diritto di partecipare alla valutazione di tutti gli alunni della classe;non limita la loro funzione solo agli alunni con disabilità, ma li inserisce nelle operazioni di valutazione collegiale come membri del consiglio di classe.

Nel processo propedeutico alla valutazione per l’acquisizione di elementi oggettivi il D.I. 29/12/2020 n. 182 modificato dal D.I. 01/08/2023 N. 153, art. 8 c. 2,precisa che“L’osservazionesistematica-compitoaffidatoatuttiidocentidellasezioneedellaclasse-ela conseguente elaborazione degli interventi per l’alunno tengono conto e si articolano nelle seguenti dimensioni:…” Recentemente D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione ribadisce che :“I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli studenti e di tutte le studentesse, applicando, ai fini del proprio giudizio, relativamente agli studenti con disabilità, i criteri di cui all'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al D.L.GS 16/04/1994 N. 297”.

Infine anche il decreto 24/04/2025 n. 75 “Percorsi di specializzazione sul sostegno attivati ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”nell’ allegato A, nel disegnare un profilo chiaro ed articolato di questa importante figura professionale, evidenzia che il docente di sostegno assume la contitolarità della sezione/classe in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge 5 febbraio 1992 n. 104

Per quanto concerne la scuola secondaria di secondo grado il docente di sostegno è membro effettivo del consiglio di classe ed esprime voto su tutto ciò che riguarda la classe, incluso il Documento del 15 maggio e, nel caso degli alunni con disabilità, predispone la relativa sezione o relazione allegata in forma riservata. Inoltre ai sensi dell’Articolo 24 (esame dei candidati con disabilità)del Decreto67/2025 sugli esami di Stato (oggi di maturità)il Consiglio di classe, di cui fa parte il docente di sostegno, stabilisce la tipologia delle prove d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).

A corroborare il principio che la funzione del docente di sostegno si estende all’intero gruppo classe in una prospettiva inclusiva è intervenuta anche la giurisprudenza di seguito riportata.

Consiglio di Stato – Sentenza n. 245/2001. Una delle pronunce più citate in ambito scolastico, stabilisce che il docente di sostegno non è assegnato esclusivamente all’alunno disabile, ma alla classe in cui l’alunno è inserito, cioè il sostegno è una risorsa per la classe e per l’intero contesto educativo.Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, Sentenza n. 21593/2010. La Corte afferma che il docente di sostegno è insegnante contitolare della classe, con pari dignità e responsabilità rispetto ai docenti curricolari. Non può essere considerato assistente personale dell’alunno con disabilità, né escluso dalle attività didattiche comuni.Corte Costituzionale – Sentenza n. 80/2010.Pur non riferendosi esclusivamente alla corresponsabilità, la Corte sancisce il valore costituzionale dell’inclusione scolastica, rafforzando il principio della presa in carico collegiale degli alunni con disabilità.L’inclusione non è delegabile a una singola figura professionale pertanto rinforza l’idea della piena partecipazione del docente di sostegno alla vita della classe e sottolinea che il sostegno è uno strumento per garantire il diritto allo studio, non una figura separata. TAR Lazio – Sentenza n. 9795/2016 - Il Tribunale Amministrativo Regionale chiarisce che la contitolarità del docente di sostegno implica diritti e doveri identici a quelli dei docenti curricolari, inclusa la partecipazione alla valutazione di tutti gli alunni. Dalla sentenza si evince che la corresponsabilità è elemento strutturale del ruolo e non una facoltà opzionale.Consiglio di Stato – Sentenza n. 2023/2017 Il Consiglio di Stato ribadisce che l’inclusione scolastica è unprocesso collegiale, e che il docente di sostegno partecipa a pieno titolo alla progettazione educativa e didattica. Inoltre viene affermato il principio che il docente di sostegno è corresponsabile del percorso formativo dell’intera classe e non può essere relegato a funzioni marginali o meramente assistenziali

Anche le indicazioni fornite nel tempo, con normativa secondaria riportata in coda, dal Ministero hanno sottolineato che l’inclusione non è delegabile a una singola figura, ma è responsabilità condivisa di tutto il consiglio di interclasse/classe. Il docente di sostegno, pertanto, opera in una logica di sistema, collaborando con i docenti curricolari e partecipando a tutte le fasi della programmazione, osservazione educativa e valutazione. Una visione riduttiva del ruolo del docente di sostegno rischia di alimentare pratiche di delega impropria, in cui l’inclusione viene percepita come compito esclusivo di una sola figura. Al contrario, la corresponsabilità implica la codocenza (co-teaching– vedi il mio articolo nel n. 7/2025 di Dirigere la scuola), fondata sul confronto continuo e sullacondivisione delle responsabilità educative. Il docente di sostegno agisce come mediatore pedagogico, facilitatore dei processi di apprendimento e promotore di buone pratiche inclusive, senza sostituirsi ai colleghi curricolari ma lavorando in sinergia con essi.

D’altra parte la garanzia del successo formativo,affermato dall’art. 1 comma e del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275,Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, appare un principio di carattere generale, trasversale e pervasivo, che coinvolge tutta la comunità scolastica e professionale, di cui fa parte a pieno titolo con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, il docente di sostegno!

Conclusione

La corresponsabilità del docente di sostegno verso la classe rappresenta uno dei pilastri della scuola inclusiva. Riconoscerla e valorizzarla significa superare logiche assistenzialistiche e promuovere una cultura professionale fondata sulla collaborazione, sulla progettazione condivisa e sul rispetto delle diversità. Solo attraverso un’azione armonica e corresponsabile è possibile garantire il diritto all’educazione, all’apprendimento e al successo formativo di tutti gli studenti.

In forza della normativa richiamata quindi:

  • Il docente di sostegno è contitolare e corresponsabile della classe/sezione in cui opera: partecipa insieme ai colleghi curricolari alla programmazione educativo-didattica, alla valutazione di tutti gli alunni della classe, ai Consigli di classe/sezione, alla stesura e verifica dei progetti didattici per tutti gli studenti, non solo per quelli con disabilità.
  • Collabora con i docenti curricolari per garantire il successo formativo di tutta la classe, non solo dell’alunno con disabilità. X

Ulteriori risorse normative secondarie

  • M. 28 luglio 1979, n. 199 - Prot. n. 3860 - Oggetto: Forme particolari di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap (artt. 2 e 7 della legge n. 517 del 4/8/197)
  • M. 03/09/1985 n. 250, Oggetto: Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap
  • P.R. 24 febbraio 1994 – Art. 2 - Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap
  • P.R. 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, Patto educativo di corresponsabilità.
  • I. 29/12/2020 n. 182 modificato dal D.I. 01/08/2023 N. 153, art. 9 c.2 – Ambiente di apprendimento inclusivo
  • M. 13/01/2021 N. 40, Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI
  • FAQ 3 sito MIM

 di Tullio Faia

 

Non ha ancora un account? Registrati ora!

Accedi con il tuo account