In linea generale, rispetto alla questione concernente la coincidenza o meno del concetto di interesse al ricorso giurisdizionale con quello al diritto di accesso, va ribadita l'autonomia della nozione di « situazione giuridicamente rilevante » ex ari. 22, 1. n. 241 del 1990, nel senso che la legittimazione all'accesso spetta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto della domanda di astensione abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.
Va sostenuta l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto, onde è a tali fini necessario e sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, riconducibile al soggetto in quanto titolare di una posizione soggettiva giurìdicamente rilevante e qualificata dall'ordinamento come meritevole di tutela, non obbligatoriamente coincidente con la legittimazione al ricorso, in quanto altrimenti opinando il diritto di accesso finirebbe con il coincidere con una mera anticipazione dell'istruttoria del successivo giudizio impugnatone (in coerenza con tale impostazione di fondo, si è riconosciuta la legittimazione all'accesso agli atti riguardanti l'attività svolta da altra impresa nel medesimo bacino d'utenza portuale).
Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza d'un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso, che è correlativamente pure il requisito di ammissibilità della relativa azione, si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti, purché non preordinato ad un controllo generalizzato ed indiscriminato sull'azione amministrativa.
La legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi deve ritenersi consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti (come nella specie a fronte della evidente vicinitas tra concessioni portuali di operatori preautorizzati ad operare nello stesso ambito portuale) anche nei suoi confronti, cosicché il diritto di accesso può essere esercitato anche indipendentemente dall'esistenza di una lesione immediata della posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti già posti in essere e a partecipare alla formazione di quelli successivi.
In generale il conflitto fra diritto di accesso e diritto alla riservatezza è stato da tempo risolto dall'ari. 24 comma ultimo, I. n. 241 del 1990, nella formulazione (del 2005) successiva anche al codice sui dati personali, secondo cui va, comunque, garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, anche nel caso di dati sensibili, rispetto ai quali il diritto alla riservatezza recede di fronte al diritto di accesso quando le situazioni giuridiche da tutelare (diritto di difesa e diritti della personalità) siano di rango almeno pari a quelle garantite ai contro-interessati.
Tar Liguria, n. 568, sez. I, 29 marzo 2013








