Il bilanciamento tra il diritto di accesso dei soggetti interessati ed il diritto alla riservatezza non è stato rimesso alla potestà regolamentare e alla discrezionalità delle singole Amministrazioni, ma è stato regolato compiutamente dalla legge che, nel prevedere la tutela della riservatezza del terzo (nella specie il know how industriale concernente l’offerta tecnica presentata in sede di gara), ha fatto d’altra parte salvo il diritto degli interessati alla visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa dei propri interessi.

L'art. 13 comma 5 lett. a), del codice degli appalti pubblici, approvato con d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, nell’escludere il diritto di accesso alle informazioni fornite dai partecipanti alla gara, che contengono segreti tecnici e commerciali, costituisce un’ipotesi di speciale deroga rispetto alla disciplina di cui alla l. 7 agosto 1990 n. 241, da applicare esclusivamente nei casi in cui l’accesso ai documenti amministrativi sia inibito in ragione della tutela di segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall’offerente in sede di presentazione dell’offerta; peraltro l’ampliamento del segreto trova un limite, ai sensi del successivo comma 6, in vista della difesa in giudizio degli interessi del richiedente in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene formulata l’istanza di accesso, con la conseguenza che l’accesso eccezionalmente consentito è strettamente collegato alla sola esigenza di difesa in giudizio e presuppone, pertanto, un accurato controllo in ordine alla effettiva utilità della documentazione richiesta.

Tar Marche, sez. I, 6 febbraio 2015, n . 116

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