Sussiste l'interesse del dipendente pubblico alla visione del fascicolo personale che lo riguarda, anche nel caso in cui abbia soltanto prospettato la volontà di intraprendere eventuali iniziative giudiziali, in quanto la deduzione detto specifico interesse appare sufficiente a ritenere fondata la pretesa all'accesso, data la preminenza attribuita dall'ordinamento, e, segnatamente dagli arti. 22 ss., I. 7 agosto 1990 n. 241, alle esigenze correlate alla difesa o alla tutela in giudizio degli interessi giuridici di chi propone l'istanza, potendo peraltro tale pretesa essere soddisfatta a mezzo della mera esibizione dei documenti ai fini della semplice visione.
TAR PIEMONTE N.700 - Sez. II — 24 maggio 2013








