di Anna Armone Esperta in Scienza dell'amministrazione scolastica
Per affrontare il tema dell’associazionismo giovanile e ricostruirne il senso e la storia non possiamo che partire dal pensiero del sociologo Giuseppe De Rita, studioso del legame tra formazioni intermedie (o corpi intermedi), associazionismo e giovani che rappresenta uno dei nodi cruciali per comprendere l'evoluzione e la crisi della società italiana contemporanea.
De Rita definisce storicamente l'Italia come il «Paese della dimensione intermedia», fondato sull'intelaiatura di sindacati, associazioni professionali, cooperazione e distretti industriali. Negli ultimi decenni, tuttavia, denuncia un profondo processo di disintermediazione e atomizzazione sociale. Il rapporto diretto tra l'individuo (il singolo cittadino o il leader politico) e il vertice dello Stato ha svuotato le formazioni sociali che tradizionalmente facevano da collante e mediazione. Portando l’analisi sulle nuove generazioni, De Rita ha espresso spesso una forte preoccupazione legata a quella che definisce una società "rasoterra" o "malinconica". I giovani di oggi vivono immersi in una forte frammentazione e precarizzazione, tendendo ad aggregarsi in modo prevalentemente orizzontale o virtuale (tramite le piattaforme e la rete), faticando a creare strutture verticali stabili e durature capaci di incidere sui processi politici o decisionali. A causa di tale foma di individualismo faticano a trovare nei vecchi corpi intermedi (partiti storici, grandi sindacati tradizionali) una risposta alle proprie esigenze.
La risposta all’atomizzazione risiede, sempre secondo De Rita, nella ricostruzione del tessuto relazionale. In questo contesto, l'associazionismo e il Terzo Settore diventano fondamentali. Se le vecchie forme di rappresentanza sono in crisi, l'associazionismo di base, il volontariato, le reti di prossimità e l'economia sociale rimangono gli unici spazi in cui i giovani possono fare reale esperienza di comunità e cittadinanza attiva che può trasformarsi in una proposta collettiva di sviluppo per il Paese.
L’inquadramento giuridico
L’associazionismo giovanile non è regolato da una legge unica e autonoma: trova tutela nella libertà associativa costituzionale e, sul piano organizzativo, nella disciplina civilistica delle associazioni e in quella speciale degli enti del Terzo settore (ETS). Le associazioni composte o rivolte a giovani possono quindi operare come associazioni non riconosciute, associazioni riconosciute oppure, se ne ricorrono i presupposti e l’ente si iscrive al Registro unico nazionale del Terzo settore, come ETS.
L’art. 2 Cost. stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona, tanto individualmente quanto nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità; l’associazione giovanile rientra naturalmente in tale dimensione collettiva e solidaristica. Nel dibattito sull’art. 2, il punto essenziale fu il superamento di una concezione dello Stato come esclusivo centro della vita sociale. La persona è riconosciuta non solo quale individuo isolato, ma anche nelle comunità in cui sviluppa concretamente la propria identità: le formazioni sociali.
Secondo l’impostazione attribuita a Moro, le formazioni sociali possono essere individuate negli aggregati nei quali “si esprime la dignità e la libertà dell’uomo”; questo riferimento, risalente alla seduta del 24 marzo 1947, pone al centro la persona e fa dell’associazionismo uno strumento di sviluppo della personalità, non una semplice tecnica organizzativa.
I Costituenti non formularono, tuttavia, un elenco chiuso delle formazioni sociali comprese nell’art. 2. La nozione rimase volutamente aperta, proprio per accogliere il pluralismo sociale e le molteplici aggregazioni spontanee della società civile: associazioni culturali, educative, solidaristiche, giovanili, religiose, sportive e politiche
L’art. 2 non tutela le associazioni in quanto tali in modo indiscriminato; garantisce anzitutto i diritti inviolabili della persona anche all’interno delle aggregazioni. Perciò l’autonomia dell’associazione trova un limite nei diritti fondamentali dei suoi aderenti: l’intervento pubblico, amministrativo o giudiziario, è giustificato quando sia necessario a proteggerli.
Questa impostazione implica un equilibrio. Da una parte, lo Stato democratico deve riconoscere alle formazioni sociali un ambito di autonomia organizzativa e ideologica; dall’altra, non può consentire che tale autonomia diventi strumento di compressione della dignità, libertà o eguaglianza degli associati. La solidarietà politica, economica e sociale prevista dall’art. 2 rafforza inoltre la legittimazione costituzionale delle associazioni orientate alla partecipazione civica e all’utilità collettiva
È l’art. 18 Cost. che costituisce la fonte immediata della libertà di associazione. I cittadini possono associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini non vietati dalla legge penale.
La scelta del Costituente è quindi quella di escludere un controllo preventivo dell’autorità sulla nascita delle associazioni: la libertà è la regola, mentre i limiti sono tassativi.
I limiti costituzionalmente espressi sono due: il divieto delle associazioni segrete e di quelle che perseguano, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. La disposizione riflette così l’esigenza di proteggere il metodo democratico, la trasparenza della vita pubblica e il monopolio statale dell’uso legittimo della forza.
Gli artt. 2 e 18 Cost. operano congiuntamente: l’art. 2 fonda il valore costituzionale del pluralismo e delle comunità in cui la persona si realizza; l’art. 18 assicura il diritto concreto di costituire e partecipare ad associazioni senza autorizzazione. Per l’associazionismo giovanile, ciò significa che l’organizzazione collettiva è costituzionalmente protetta sia come spazio di crescita della persona sia come forma di partecipazione libera alla vita sociale, entro il limite dei diritti individuali, della legge penale e della tutela dell’ordinamento democratico.
Ma ci sono altri tre articoli costituzionali “satelliti” del diritto all’associazionismo. L’art. 31 Cost. impone alla Repubblica di proteggere maternità, infanzia e gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale finalità. La disposizione non crea un modello associativo obbligatorio, ma legittima politiche pubbliche, sostegni e strumenti di partecipazione rivolti ai giovani.
L’art. 117 Cost. ripartisce la potestà legislativa fra Stato e Regioni. Le Regioni non disciplinano la libertà di associazione né la struttura civilistica generale dell’associazione, che rientrano nell’ordinamento civile, materia riservata alla competenza legislativa esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. Possono però legiferare e intervenire sulle politiche territoriali che interessano le associazioni: partecipazione giovanile, volontariato, promozione sociale, cultura, sport, inclusione sociale e sostegno progettuale.
L’esempio più netto è la legge regionale Piemonte 1° marzo 2019, n. 6, “Nuove norme in materia di politiche giovanili”. Il suo impianto prevede, tra l’altro, partecipazione e concertazione, un piano triennale, spazi di aggregazione, sostegno alla partecipazione civile e politica, mobilità e azioni di promozione sociale.
L’art. 9 istituisce il Registro regionale delle associazioni giovanili. Possono iscrivervisi le associazioni con sede e attività in Piemonte che siano senza scopo di lucro, abbiano un ordinamento conforme ai principi costituzionali, cariche elettive e gratuite e un coinvolgimento prevalente di giovani nelle attività. L’iscrizione costituisce condizione per accedere a contributi, finanziamenti e incentivi regionali previsti dalla legge.
La stessa legge istituisce altresì il Forum regionale giovani presso il Consiglio regionale: vi partecipano, oltre ad amministratori locali under 30, venticinque rappresentanti delle associazioni giovanili iscritte nel registro regionale; il Forum formula proposte alla Giunta e al Consiglio regionale in materia di politiche giovanili
Anche l’Emilia-Romagna adotta interventi regionali nel settore delle politiche giovanili. La deliberazione della Giunta regionale n. 378 del 17 marzo 2025 ha approvato un invito per contributi regionali, relativi al biennio 2025-2026, a favore di progetti rivolti ai giovani presentati da Unioni di comuni, Comuni capoluogo e relative associazioni.
Questo esempio è utile per distinguere due piani: non sempre le Regioni disciplinano direttamente la singola associazione giovanile, ma spesso finanziano e organizzano il quadro territoriale nel quale le associazioni partecipano ai progetti, ai servizi e ai luoghi di aggregazione giovanile.
Art. 118, quarto comma, Cost.: consacra la sussidiarietà orizzontale, imponendo alle istituzioni di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per attività di interesse generale. È il fondamento costituzionale della collaborazione tra amministrazioni e associazioni giovanili.
Più precisamente il riferimento all’associazionismo nell’art. 118, quarto comma, Cost. è espresso nella formula: «cittadini, singoli e associati». La disposizione impone a Stato, Regioni ed enti locali di favorirne l’autonoma iniziativa per attività di interesse generale, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
Tale comma non apparteneva al testo originario del 1948: è stato introdotto dall’art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.
La scelta di inserire nell’art. 118 i cittadini “associati”, accanto ai singoli, costituzionalizza la rilevanza dell’iniziativa collettiva privata. L’associazionismo è dunque contemplato non soltanto come libertà individuale ai sensi dell’art. 18 Cost., ma come soggetto che le istituzioni devono favorire quando svolge attività di interesse generale










