Il Tribunale di Modena con decisone del 27 aprile 2026 ha affermato che il voto di profitto non può mai assumere una valenza sanzionatoria.
Le infrazioni disciplinari degli studenti possono influire solamente sul voto di condotta, giammai su quello di profitto. E' conseguentemente legittima la sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto irrogata ad una insegnante che non si sia attenuta ad un tal principio-guida.
Nella fattispecie la docente aveva assegnato ad un gruppo di studenti che non si sono presentati alla prevista prova di verifica una valutazione pari a tre, motivando tale sua decisione nel registro elettronico di classe con la seguente causale: "assenza strategica per non fare la verifica", con la precisazione che "questo voto verrà cancellato quando avrà dimostrato di aver recuperato questo argomento nelle verifiche successive").
A seguito della segnalazione di uno studente, l'istituzione scolastica è venuta a conoscenza del fatto ed ha provveduto a contestare l'addebito alla docente.
Il dirigente scolastico ricevute le giustificazioni di rito, si è determinato ad irrogare all'insegnante il provvedimento disciplinare dell'avvertimento scritto, motivandolo con la seguente, espressa causale: ".. per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente e per gravi negligenze in servizio"
La docente ha impugnato avanti al giudice del lavoro la sanzione irrogatale.
La ricorrente ha denunciato l'illegittimità della sanzione, ritenendo la piena conformità del suo operato ai doveri della funzione docente e alla propria autonomia didattica costituzionalmente garantita. Ha sostenuto ancora che l'insufficienza assegnata agli studenti presentasse risvolti allo stesso tempo disciplinari, rieducativi e motivazionali.
Tutto ciò in un complessivo quadro in cui perfino patente appariva la condotta disciplinarmente rilevante dei discenti, i quali si erano resi responsabili della violazione del Regolamento d'Istituto e, in particolare, del dovere di regolare frequenza delle lezioni, risultando gli stessi presenti il giorno precedente e il giorno successivo a quello fissato per la prova.
L'istituzione scolastica nel costituirsi in giudizio ha insistito per il rigetto del ricorso e per la contestuale conferma della legittimità della sanzione irrogata. Tutto ciò sul ribadito presupposto che non ci fosse stata una corretta gestione della valutazione scolastica e che la docente fosse caduta nell'errore di voler reprimere un'infrazione disciplinare collettiva attraverso un registro valutativo improprio.
Il giudice nel respingere il ricorso della docente ha affermato che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio, a cui si affianca nel documento di valutazione quella del comportamento dello studente, è atto caratterizzante la funzione docente ed è finalizzato ad esprimere i livelli di acquisizione e maturazione delle conoscenze, delle competenze e delle abilità apprese dal discente nel proprio percorso formativo. Tale valutazione, peraltro, consente allo studente di avere contezza del proprio andamento scolastico e di sviluppare pienamente il proprio percorso di apprendimento, ottimizzando il proprio rendimento.
Ma nel caso di specie "la ricorrente ha assegnato un voto di profitto, riferito a contenuti curriculari, ad una prova alla quale gli studenti destinatari della valutazione non hanno partecipato perchè assenti...."; da un tal fatto conseguendo che non sia stata condotta "una preventiva verifica dei saperi....", essendo invece prevalsa "la volontà di sanzionare il comportamento degli allievi assenti...".
E se è vero che il voto ha una indubbia finalità formativa ed educativa, è vero del pari che non può ragionevolmente tradursi in un provvedimento afflittivo, ritorsivo e sanzionatorio.
Depone in tal senso l'art. 4 comma 3 del DPR n. 134/2025 il quale - nel modificare in parte il DPR. n. 249/1998 (c.d. Statuto delle studentesse e degli studenti), già in precedenza modificato dal DPR n. 235/2007 – stabilisce che "Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline" e, ancora, che "L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento".
Non solo: è altresì risultato che anche il Regolamento di Istituto contenesse analogo precetto, prevedendo infatti all'art. 1 che "Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto".
La ricostruzione operata dal Giudice per respingere il ricorso sotto l'aspetto formale non fa una grinza perchè coerente con le disposizioni che sanciscono che ogni atto valutativo deve fondarsi su prove concrete e non può prescindere dalla verifica degli apprendimenti; ragion per cui l'assegnazione di un'insufficienza grave nell'assenza di una effettiva prestazione didattica altera ontologicamente la funzione pedagogica del voto, trasformandolo in un provvedimento coercitivo esulante dalle competenze ordinarie del singolo docente.
La docente avrebbe dovuto censurare il comportamento evidentemente scorretto degli studenti con una reazione di natura autenticamente disciplinare, riflessa in una valutazione di condotta.
In conclusione la sanzione irrogata alla docente è stata ritenuta legittimi perchè in concreto sono stati violati i doveri della funzione docente avendo la stessa docente scelto il modo sbagliato per intervenire, agendo in modo distorto sul profitto e non misurandosi col profilo disciplinare e della condotta.








