La Corte di cassazione Sez. Lav. 17 luglio 2025, n. 19854 ha affermato che integra la giusta causa di licenziamento e comportamento molesto a carattere sessuale l'invito, posto in essere da un docente, rivolto ad una studentessa della classe in cui insegna, a fotografare il proprio seno.

La sentenza quì annotata viene resa a definizione di un caso di licenziamento disciplinare intimato ad un docente di un istituto scolastico, cui era stato contestato di aver posto in essere plurimi comportamenti configurabili quali molestie sessuali in danno di un'alunna.

Nello specifico, i comportamenti contestati consistevano nell'aver messo una mano sul petto di una studentessa di anni quindici, per poi consegnarle il proprio cellulare chiedendole di andare in bagno a scattarsi una foto al seno e nell'aver detto alla stessa studentessa, incontrandola successivamente per le scale della scuola, "Facevo meglio a farti peggio".

Il docente ha impugnato il provvedimento di licenziamento e il giudice del Lavoro, in primo grado, accoglie il ricorso del dipendente motivando tale decisione col fatto di ritenere che i comportamenti addebitati non risultavano provati.

Avverso tale pronuncia veniva proposto appello dal Ministero dell'istruzione avanti la Corte d'Appello, che contraddicendo la decisione del tribunale di primo grado, accoglieva il ricorso e di conseguenza confermava il provvedimento di licenziamento. La Corte d'appello motivava il proprio convincimento sulla base del fatto che fosse provata almeno una delle condotte addebitate al docente, e cioè quella relativa alla richiesta di scattarsi una foto del seno, e che ciò fosse sufficiente a giustificare l'avvenuto venir meno del rapporto fiduciario. Il che, a giudizio della Corte d'appello, rendeva superflua la disamina delle altre due condotte oggetto di contestazione, relativamente alle quali erano emerse discordanze tra le dichiarazioni rese dalla

studentessa e le altre testimonianze raccolte.

Contro la pronuncia della Corte d'appello proponeva ricorso davanti alla Corte di Cassazione il docente, censurando la sentenza della Corte d'Appello, deducendo tra le altre cose, per aver sussunto il comportamento imputatogli tra gli atti e comportamenti, o molestie, a carattere sessuale e comunque tali da integrare una giusta causa di licenziamento ed anche per non averlo considerato nel complesso delle condotte contestate.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso del docente, affermando che il comportamento molesto, a carattere sessuale, tenuto, integrasse una condotta di gravità tale da rendere proporzionata la sanzione irrogata. Ciò, soprattutto, considerando la qualità di docente della classe a cui apparteneva l'alunna che subiva il comportamento, che portava altresì a considerare integrata una grave violazione dei doveri attinenti alla funzione educativa. Per tale ragione il ricorso veniva rigettato e la pronuncia di appello confermata.

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