IL MEDICO COMPETENTE
La sorveglianza sanitaria è uno degli obblighi del datore di lavoro,nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/08, ed è sicuramente un aspetto fondamentale del processo della prevenzione. È effettuata dal Medico Competente (MC), figura che, come abbiamo visto nel capitolo 8 di questa sezione, appartiene alla linea collaborativa dell’organigramma della sicurezza, e che ora riprendiamo per approfondirne le specifiche e i compiti.
Definizione
L’art. 2 del T.U., comma 1 lettera h), definisce il “medico competente”:
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della -valutazione dei rischi- ed è nominato dallo stesso per effettuare la -sorveglianza sanitaria- e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
Titoli e requisiti per svolgere la funzione di medico competente (art. 38 comma 1 del T.U.)
I titoli o requisiti necessari per svolgere la funzione di medico competente sono:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
Formazione (art. 38 commi 2, 3 e 4 del T.U.)
I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari definiti con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. (…) Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina (…). I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".
Inoltre i medici in possesso dei titoli e dei requisiti sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Individuazione del Medico Competente nella scuola
Come abbiamo già ricordato nel capitolo 8 di questa sezione, i dirigenti scolastici hanno avuto indicazioni per l’individuazione del medico competente dal Regolamento D.M. n. 382/98, che all’art. 4 c.2 prevede quanto segue:
- Nelle scuole statali l'individuazione del medico competente è concordata preferibilmente con le aziende sanitarie locali competenti per territorio o con una struttura pubblica ove sia disponibile un medico con i requisiti indicati per la funzione di medico competente, sulla base di apposite convenzioni tipo da definirsi tra le strutture medesime e l'autorità scolastica competente per territorio.
La successiva C.M. n.119/1999 aveva poi precisato che:
- AASSLL ovvero rivolgendosi ad una struttura -'pubblica (per es.: lNAIL) dotata di personale sanitario in possesso dei prescritti requisiti… Per agevolare tale adempimento i Provveditori agli studi territorialmente competenti stipulano una convenzione quadro - valida per l'intera Provincia ed alla quale i Capi d'istituto potranno uniformarsi - in cui vengono individuati il personale sanitario interessato, le prestazioni da rendere ai sensi della normativa di riferimento, gli onorari ed ogni altro elemento o modalità ritenuti opportuni
Il Regolamento è stato applicato in questi anni soprattutto con la stipula di Convenzioni tra le AASSLL e le scuole o reti di scuole in virtù della loro autonomia.
Svolgimento dell’attività e incompatibilità (art. 39)
Secondo l’art. 39 del T.U. l’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH) e in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente (situazione d’incompatibilità)
Per gli accertamenti diagnostici (esami e visite specialistiche) il MC può avvalersi della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri, così come sono a carico dello stesso datore di lavoro i costi per le visite mediche effettuate dal medico competente stesso
Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento. In genere questa situazione non si verifica nella scuola, ma in ogni caso il datore di lavoro deve assicurare al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti, garantendone l’autonomia.
Obblighi del medico competente
Gli obblighi del medico competente sono indicati principalmente negli art. 25 e 41 del T.U. Possiamo raggruppare tali obblighi,come da tabella seguente (il neretto è della scrivente) in sei macroaree:
- collaborazione con il datore di lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione
- programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria
- cura della documentazione sanitaria
- informazioni individuali ai lavoratori e al RLS
- partecipazione alla riunione periodica e comunicazione di dati
- sopralluoghi negli ambienti di lavoro
TABELLA OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
MACRO AREA |
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE |
RIFERIMENTO NORMATIVO T.U. |
COLLABORAZIONE CON IL DATORE DI LAVORO E IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale |
Art. 25 c. 1 lettera a |
Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria |
Art. 25 c. 1 lettera m |
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Art. 29 c.1 |
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PROGRAMMAZIONE ED EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA (per le tipologie di visite v. paragrafo 12.2) |
Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati |
Art. 25 c. 1 lettera b |
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. |
Art. 41 c. 1 |
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Effettua le visite di sorveglianza sanitaria, definisce la loro periodicità e quali indagini diagnostiche mirate al rischio sono necessarie |
Sintesi Art. 41 cc. 1 e 2 |
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Formula i giudizi di idoneità alla mansione svolta per iscritto dando copia del giudizio medesimo al datore di lavoro e al lavoratore. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea precisa i limiti temporali di validità |
Sintesi art. 41 cc.6, 6 bis e 7 |
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CURA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA |
Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente |
Art. 25 c. 1 lettera c |
Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del segreto professionale |
Art. 25 c. 1 lettera d |
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Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto; |
Art. 25 c. 1 lettera e |
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Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53 |
Art. 4 c.5 |
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INFORMAZIONE INDIVIDUALE AI LAVORATORI E AL RLS |
Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza |
Art. 25 c. 1 lettera g (la lettera f è stata soppressa) |
Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria |
Art. 25 c. 1 lettera h |
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PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE PERIODICA E COMUNICAZIONE DI DATI |
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente, ove nominato; d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. |
Art. 35 c.1 |
Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori |
Art. 25 c. 1 lettera i |
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Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto |
Art. 25 c. 1 lettera n |
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Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B. |
Art. 40 c.1 |
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SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO |
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi |
Art. 25 c. 1 lettera l |
Dall’analisi degli obblighi riportati in tabella, si evince che il medico competente ha un ruolo fondamentale:
- sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro e della comunità lavorativa nel suo complesso, collaborandogli altri soggetti dell’organigramma della sicurezza e specialmente con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, all’individuazione delle misure di prevenzione, all’organizzazione del servizio di soccorso, alle attività d’informazione e formazione, nonché ad iniziative di promozione della cultura della sicurezza.
- sulla salute e sulla promozione di stili di vita sani dei singoli dipendenti, con le visite mediche e accertamenti sanitari sui lavoratori esposti a rischi professionali, finalizzati a evidenziare eventuali problemi di salute correlati al lavoro e a valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica. Oltre a ciò, attraverso i colloqui individuali, un’approfondita anamnesi ed esami diagnostici mirati il medico competente può individuare eventuali predisposizioni o familiarità rispetto a certe malattie, può valutare gli stili di vita e favorire e incoraggiare l’adozione di abitudini comportamentali salutari.
- sullo sviluppo dei sistemi di sorveglianza nazionale e territoriale, grazie alla raccolta e comunicazione di dati differenziati per età, genere, e settore d’occupazione, che sono alla base delle politiche nazionali di prevenzione e promozione della salute in quanto permettono di ottenere informazioni utili sull’andamento di malattie e fattori di rischio,di identificare le priorità sulle quali è necessario intervenire e di osservare cambiamenti a seguito degli interventi adottati.
12.2 SORVEGLIANZA SANITARIA
DEFINIZIONE
LA SORVEGLIANZA SANITARIA è definita dall’art. 2 del T.U.:
«Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa»
Come abbiamo visto, la sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente:
- qualora dalla valutazione dei rischi risulti l’esposizione dei lavoratori a determinati rischi che ne prevedano l’obbligo, come previsto dalla normativa vigente e dalle indicazioni della Commissione consultiva di cui all’art. 6 del T.U.
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal MC correlata ai rischi lavorativi.
PRINCIPALI RISCHI CHE POSSONO COMPORTARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLA SCUOLA.
Si è discusso per anni sulla presenza del medico competente nella scuola, con generalizzazioni sull’obbligatorietà o meno nei vari ordini di scuola. In realtà l’attivazione della sorveglianza sanitaria non dipende dalla tipologia di scuola, ma dall’esito della valutazione dei rischi nel singolo ambiente di lavoro, tenendo presente i seguenti passaggi:
Individuare per ciascuna mansione la presenza di rischi che richiedano la sorveglianza sanitaria
la sola presenza di tali rischi non definisce automaticamente l’obbligo della sorveglianza sanitaria, ma deve essere valutata l’entità di esposizione ai rischi stessi (livello di gravità del rischio, tempi di esposizione ecc,)
inoltre occorre valutare i rischi residui, che possono essere relativi a fattori individuali, tra cui l’età avanzata o condizioni patologiche preesistenti, oppure ancora se esistono condizioni organizzative sfavorevoli (ad esempio, nella scuola, ampi spazi orari in cui vi è un unico collaboratore scolastico in tutto l’edificio che debba occuparsi di attività di movimentazione manuale dei carichi)
Nelle Sezioni di questo manuale IV e VII, si approfondiranno le situazioni di rischio che possono comportare la sorveglianza sanitaria negli istituti scolastici, con i parametri di riferimento, i relativi aspetti tecnici e quelli gestionali. Ci si limita in questa sede ad un elenco di quelle che potrebbero interessare i lavoratori della scuola: utilizzo del videoterminale, movimentazione manuale dei carichi, rischio chimico, alcool dipendenza, rischio rumore, rischio biologico, rischio amianto. Per questi ultimi tre, in genere nella scuola non si superano i livelli di azione per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria, ma sarà sempre l’esito della valutazione dei rischi a confermare tale situazione.
12.3TIPOLOGIE DELLE VISITE MEDICHE
Le visite mediche rientranti nella sorveglianza sanitaria comprendono le seguenti tipologie, definite dall’art. 41 del T.U.
1. visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
2. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
3. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
4. visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
5.visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (quando il lavoratore il lavoratore abbia svolto mansioni che prevedevano esposizione ad agenti chimici, all’amianto o alle radiazioni ionizzanti)
6.visita medica preventiva in fase preassuntiva;
7. visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
Come già ricordato, tutti i costi per le visite mediche e gli ulteriori accertamenti disposti dal medico competente sono a carico del datore di lavoro ed è bene che nella nomina del medico o nella relativa convenzione con la ASL gli importi siano ben specificati in riferimento a ciascuna tipologia prevista dalla norma.
Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio predisposta su formato cartaceo o informatizzato
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea (in tal caso vanno precisati i limiti temporali di validità)
d) inidoneità permanente.
Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) , il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dandone copia al lavoratore e al datore di lavoro.
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Il lavoratore può rifiutare di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge è un obbligo previsto dal T.U. sia per il datore di lavoro ( art. 18 c.1 lettere a e g) che deve attivarla nei casi previsti dalla legge, sia per il lavoratore (art. 20 c. 2 lettera i) che deve sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs n. 81/08 o comunque disposti dal medico competente. L’inadempienza dell’uno o dell’altro è punita con sanzioni penali. La Magistratura si è occupata molte volte di casi in cui i lavoratori si sono rifiutati di sottoporsi agli accertamenti sanitari, con esiti di condanna al datore di lavoro che non aveva preso alcun provvedimento mentre altre sentenze hanno dichiarato legittimo il licenziamento di lavoratori che si erano rifiutati di effettuare la visita medica. Qualora il lavoratore insista nel rifiuto, il dirigente scolastico potrà quindi avvisare l’ASL territorialmente competente che, essendo un organo di polizia giudiziaria, procederà ad accertare l’infrazione del lavoratore, con le conseguenze penali e disciplinari fino al licenziamento per giusta causa. In attesa dell’accertamento è bene preparare tutta la documentazione scritta di quanto fatto fino a quel momento (solleciti, richiami, provvedimenti disciplinari ecc.).
Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
L’art. 42 del T.U. prescrive che, in caso di giudizio d’inidoneità con limitazioni o prescrizioni, il datore di lavoro, attua le misure indicate dal medico competente. Ad es. se un collaboratore scolastico ha avuto un giudizio di “idoneità con limitazioni”, laddove la limitazione è “non può sollevare pesi”, il Dirigente Scolastico provvederà a formalizzare un carico di lavoro che escluda tale attività.
L’articolo in questione prevede inoltre che in caso d’inidoneità alla mansione specifica il datore di lavoro adibisca il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.Nel caso del personale della scuola, il dirigente scolastico,ai sensi del D.P.R. n. 171/2011, dovrà richiedere la visita medico collegiale del dipendente presso la Commissione Medica di Verifica, esistente presso gli Uffici competenti per territorio del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dall’esito dell’accertamento, dipenderà la risoluzione del rapporto di lavoro, la dispensa dal servizio o l’utilizzo in altri compiti.
L’Amministrazione, al fine di evitare il sorgere di situazioni di pericolo per la sicurezza e l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti e dell’utenza, può disporre, prima della verifica dell’inidoneità, la sospensione cautelare dal servizio del dipendente sino alla data della visita.
La sospensione cautelare può essere disposta anche in caso di assenza ingiustificata del dipendente alla visita di inidoneitàL’accertamento presso la Commissione Medica di Verifica, su richiesta del dirigente scolastico o anche del soggetto interessato, può essere disposto anche per i casi di dipendenti non soggetti a sorveglianza sanitaria, ma che presentano problematiche di salute che potrebbero recare controindicazioni allo svolgimento della mansione.
12.3 LA SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE
Nel periodo della pandemia da Covid 19 il Medico competente non solo è stato chiamato a rafforzare la consueta collaborazione con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nell’individuazione, a partire dai provvedimenti e dai protocolli nazionali e territoriali, delle misure di contenimento del singolo ambiente di lavoro, ma ha anche dovuto affrontare, nel contesto emergenziale, l’attività di “sorveglianza eccezionale”.
Tale misura era stata istituita inizialmente dal Decreto Rilancio (art. 83 D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) e poi prorogata tre volte, da ultimo fino al 31luglio 2022, mentre la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 306, Legge 29 dicembre 2022, n. 197), ha previsto che per i cosiddetti lavoratori fragili, dipendenti pubblici e privati, il datore di lavoro assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working fino al 31 marzo 2023.
Secondo il Decreto Rilancio i datori di lavoro pubblici e privati devono attivare tramite il MC, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori in situazione di fragilità, ovvero“maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.
E’ stato chiarito che il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). Inoltre è stato previsto che per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria ai sensi del T.U., fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale possa essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.
I medici competenti hanno quindi avuto un ruolo centrale nel valutare la condizione di fragilità dei lavoratori, anche su richiesta degli stessi, con apposite visite mediche. All’esito della valutazione consegue l’espressione del giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice (tra cui, ove possibile, il lavoro in modalità agile) per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
Il MIUR ha fornito a suo tempo istruzioni procedurali specifiche per le scuole con la nota 11/9/2020 prot. 1585 (contenente anche il modulo per la richiesta di attivazione della sorveglianza sanitaria) e con note successive anche in riferimento agli stanziamenti per le sostituzioni dei lavoratori utilizzati in altri compiti o che fruivano della possibilità di accedere a periodi di assenza equiparata al ricovero ospedaliero ed esclusione del periodo di comporto.
12.4 RESPONSABILITÀ DEL MEDICO COMPETENTE E VIGILANZA DEL DATORE DI LAVORO
Il medico competente è l’unica figura della linea collaborativa che ricopre una posizione di garanzia. Per meglio comprendere il quadro delle responsabilità, viene in aiuto una sentenza della Cass. Penale Sez 4 n. 19856/2020, di cui si riportano alcuni stralci in quanto apporta interessanti precisazioni sulla ratio delle norme che regolano gli obblighi del medico competente.
La sentenza suddivide i compiti del medico competente “in tre categorie: professionali, collaborativi e informativi.
i compiti c.d. professionali costituiti essenzialmente dal dovere di effettuare la sorveglianza sanitaria, ovvero l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
i compiti c.d. collaborativi rappresentati dal dovere di cooperare con il datore di lavoro alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai rischi. La partecipazione del medico competente alla fase di valutazione dei rischi aziendali garantisce allo stesso un'approfondita conoscenza dell'organizzazione dei processi lavorativi e gli consente, conseguentemente, di fissare adeguate misure di prevenzione ed efficaci protocolli sanitari; nell'ambito di tale attività occorre un suo coinvolgimento, da parte del datore di lavoro, anche nella redazione del documento di valutazione dei rischi e nella agevole individuazione delle possibili cause di eventuali disturbi riferiti dal lavoratore;
i compiti c.d. informativi consistenti: - nel dovere primario di informare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività; - nel dovere di fornire, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori; - nel dovere di esprimere per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 (riunioni periodiche, obbligatorie nelle aziende con più di 15 dipendenti aventi ad oggetto il tema della sicurezza), al datore di lavoro, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico - fisica dei lavoratori.
In particolare la ratio sottesa all'art. 41 del predetto decreto legislativo è quella di prevenire qualunque forma morbosa provocata dal lavoro ed è mirata alla formulazione di un giudizio di idoneità alle mansioni specifiche che tenga conto di tutte le caratteristiche psico - fisiche del lavoratore confrontate con il peculiare contesto ambientale (…)
Tali visite devono essere svolte secondo i canoni classici della semeiotica, della raccolta approfondita dell'anamnesi, di un attento e mirato esame obiettivo e con lo svolgimento degli esami clinici e biologici ritenuti necessari.In casi specifici, vanno poi seguiti dei protocolli diagnostici minimi(…).
L'art. 58 del d.lgs. n. 81/2008 delinea il quadro generale delle sanzioni, penali ed amministrative, che si pongono a presidio e a completamento della complessa disciplina delle attribuzioni e funzioni proprie del medico competente.
Fatta eccezione per l'illecito commissivo introdotto dal D.Lgs. n. 106/2009 (ovvero l'effettuazione di sorveglianza sanitaria per accertare stati di gravidanza o negli altri casi stabiliti dalla legge) gli illeciti contravvenzionali previsti da tale disposizione sono di pura omissione in quanto puniscono il mancato assolvimento dei singoli obblighi gravanti sul medico e previsti dal correlato art. 25.
Oltre che di tali reati propri, il medico competente risponde, nella qualità di titolare di un'autonoma posizione di garanzia, delle fattispecie di evento che risultano di volta in volta integrate dall'omissione colposa delle regole cautelari poste a presidio della salvaguardia del bene giuridico - salute dei lavoratori - sui luoghi di lavoro, direttamente riconducibili alla sua specifica funzione di controllo delle fonti di pericolo istituzionalmente attribuitagli dall'ordinamento giuridico”.
In sostanza il medico competente risponde:
sia per il mancato assolvimento dei suoi compiti prescritti dal T.U., con le sanzioni contravvenzionali o amministrative pecuniarie previste dall’art. 58 del T.U. medesimo.
sia nel caso di eventi dannosi ai lavoratori, nel caso venga accertata l’omissione colposa di regole cautelari poste a presidio della salute dei lavoratori stessi, per negligenza, imperizia, imprudenza ed inosservanza delle regole che presiedono l'arte medica (ad esempio nel sottovalutare le condizioni di salute del lavoratore, non far svolgere ulteriori accertamenti sanitari e non esprimere un giudizio di inidoneità al lavoro)
Spetta al datore di lavoro, o ai dirigenti secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, la vigilanza sugli obblighi del medico competente di cui all’art. 25, e, in caso d’inadempienze, o ritardi richiedere (per iscritto) la loro osservanza.
I riferimenti del T.U. sono due:
L’art. 18 c. 3-bis: “Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”
L’art. 18 c1 lettera g):“(il datore di lavoro e i dirigenti devono )inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”
Vedi anche Sezione II capitolo 8, Sezione IV, Sezione V capitoli 3 e 5, Sezione VII
LA SORVEGLIANZA SANITARIA I CONCETTI CHIAVE |
1. L’art. 2 del T.U., comma 1 lettera h), definisce il “medico competente”: “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della -valutazione dei rischi- ed è nominato dallo stesso per effettuare la -sorveglianza sanitaria- e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto” |
2. Per l’individuazione del medico competente nella scuola il Regolamento D.M. n. 382/98, e la successiva CM n. 119/1999 prevedono che il Dirigente Scolastico proceda d'intesa, ove possibile con le AASSLL ovvero rivolgendosi ad una struttura -'pubblica (per es.: lNAIL) dotata di personale sanitario in possesso dei prescritti requisiti e sulla base di apposite convenzioni tipo da definirsi tra le strutture medesime e l'autorità scolastica competente per territorio. Il Regolamento è stato applicato in questi anni soprattutto con la stipula di Convenzioni tra le AASSLL e le scuole o reti di scuole in virtù della loro autonomia. |
3. Gli obblighi del medico competente sono indicati principalmente negli art. 25 e 41 del T.U. Possiamo raggruppare tali obblighi in sei macroaree: 1.collaborazione con il datore di lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione 2.programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria 3.cura della documentazione sanitaria 4.informazioni individuali ai lavoratori e al RLS 5.partecipazione alla riunione periodica e comunicazione di dati 6.sopralluoghi negli ambienti di lavoro
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4. La sorveglianza sanitaria è definita dall’art. 2 del T.U.: «Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa» La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente: - qualora dalla valutazione dei rischi risulti l’esposizione dei lavoratori a determinati rischi che ne prevedano l’obbligo, come previsto dalla normativa vigente e dalle indicazioni della Commissione consultiva di cui all’art. 6 del T.U. - qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal MC correlata ai rischi lavorativi. |
5. Le visite mediche rientranti nella sorveglianza sanitaria comprendono diverse tipologie, definite dall’art. 41 del T.U. e sulla base delle loro risultanze il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea (in tal caso vanno precisati i limiti temporali di validità) d)inidoneità permanente. |
6. In caso di giudizio d’inidoneità con limitazioni o prescrizioni, il datore di lavoro, attua le misure indicate dal medico competente. In caso d’inidoneità alla mansione specifica il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Nel caso del personale della scuola, il dirigente scolastico, ai sensi del D.P.R. n. 171/2011, dovrà richiedere la visita medico collegiale del dipendente presso la Commissione Medica di Verifica, esistente presso gli Uffici competenti per territorio del Ministero dell’economia e delle finanze. Dall’esito dell’accertamento, dipenderà la risoluzione del rapporto di lavoro, la dispensa dal servizio o l’utilizzo in altri compiti. |
7. Il medico competente nella normativa prevenzionale occupa una posizione di garanzia e risponde: Ø sia per il mancato assolvimento dei suoi compiti prescritti dal T.U., con le sanzioni contravvenzionali o amministrative pecuniarie previste dall’art. 58 del T.U. medesimo. Ø sia nel caso di eventi dannosi ai lavoratori, nel caso venga accertata l’ omissione colposa di regole cautelari poste a presidio della salute dei lavoratori stessi, per negligenza, imperizia, imprudenza ed inosservanza delle regole che presiedono l'arte medica |
8. Spetta al datore di lavoro, o ai dirigenti secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, la vigilanza sugli obblighi del medico competente di cui all’art. 25, e , in caso d’inadempienze, o ritardi richiedere (per iscritto) la loro osservanza. |