Un nostro docente nel corso del 2021 ha ricevuto la cu consegnata da parte della scuola, contenente sia redditi da lavoro dipendente per compensi pagati coi fondi di bilancio, sia redditi in qualità di libero professionista, per fatture pagate coi fondi di bilancio. Da alcuni giorni il docente mi ha segnalato che la sua CU è errata, infatti sono stati inseriti alcuni compensi come lavoratore dipendente (CLD), anziché come libero professionista (CLA). Ho effettuato manualmente le correzioni, ma chiedo come devo procedere per comunicare la sostituzione della CU emessa lo scorso anno all'ente che la emette (DAG DSII).
Risposta
A nostro avviso per le Certificazioni Uniche errate relative all’e.f. 2020 presentate entro il 16 Marzo 2021 al momento non è possibile correggere la Certificazione evitando sanzioni.Per certificazione sbagliata deve intendersi sia il caso di errore nella compilazione non solo nei dati numerici ma anche quelli anagrafici o comunque tali da influenzare le risultanze sia della anagrafe tributaria sia della dichiarazione del contribuente.La scadenza ordinaria del 16 marzo non riguarda tutti i contribuenti ma solo quelli che rientrano nell’ambito di applicazione della dichiarazione dei redditi modello 730 precompilato.
Per Correzione intendo sia una già precedentemente inviata e da rettificare sia una omessa nel primo invio entro la scadenza ordinaria per cui da inviare ex novo. Per la certificazione relativa all’e.f. 2021 sono scaduti i termini sia per l’invio del modello 770 che della dichiarazione del contribuente modello Unico ovvero 730 precompilato, tuttavia è possibile procedere altresì all’emissione di CU corretta per consegna all’interessato.Si fa presente che per ogni CU omessa o errata si applica una sanzione di 100 euro, fino ad un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta e anno, senza possibilità di ravvedimento e cumulo giuridico.
Correzione entro 5 giorni dal precedente invio
Entro il termine di cinque giorni dalla scadenza ordinaria del 16 marzo e quindi entro il 21 marzo era possibile effettuare la correzione delle Certificazioni Uniche già trasmesse senza l’applicazione di sanzioni. Trascorsi i 5 giorni si ricadrà nella scadenza ordinaria di 100 euro per singola CU.
Correzione entro 60 giorni dalla scadenza: invio tardivo
Se si procede alla correzione entro 60 giorni dalla scadenza ordinaria per cui entro il 16 maggio sarà possibile beneficiare della riduzione di un terzo (1/3) della sanzione ordinaria di 100 euro ovvero 33,33 euro se si procede ad un nuovo flusso entro il 16 maggio.
Correzione dopo 60 giorni
Dopo il 16 maggio invece, come nel caso in esame si è obbligati a versare la sanzione piena di 100 euro per singola Certificazione sbagliata e fino ad un importo massimo applicabile a ciascun sostituto d’imposta pari a 50.000 euro.Per la Certificazione Unica non è prevista la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento.
Infatti, la tempistica prevista per l’invio delle certificazioni uniche (16 marzo) e il loro utilizzo per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro maggio, non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento.Attenzione che il Decreto Milleproroghe 2021 ha introdotto una sanatoria certificazioni uniche sbagliate nel periodo 2015-2017 (2017 compreso) ma non l’anno 2020.
Così come previsto dal testo definitivo convertito in legge all’articolo 3, comma 5-bis vengono azzerate le sanzioni per i sostituti d’imposta che hanno trasmesso in ritardo o in maniera errata le certificazioni uniche. A patto, però, che abbiano provveduto all’invio della corretta certificazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario, che è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme o i valori sono stati corrisposti. Al verificarsi di tali circostanze, dunque, non sarà applicata la sanzione di 100 euro prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50mila per sostituto d’imposta (articolo 4, comma 6-quinquies, Dpr n. 322/1998).