Tra le riforme abilitanti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l’Italia si è impegnata a realizzare è prevista la Riforma n. 1.11 “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”. In particolare, a seguito delle modifiche apportate al PNRR ed approvate con decisione del Consiglio dell’8 dicembre 2023, è stata introdotta la milestone M1C1-72bis, che prevede una serie di interventi volti a favorire un’accelerazione nel percorso di miglioramento dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni ai fini del conseguimento dei target previsti dalla stessa riforma, al primo trimestre del 2025 e del 2026.
Si fa presente che il termine massimo fissato, in via generale, per effettuare il pagamento di una transazione commerciale è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura, la RGS nella circolare n. 36 dell’8/11/2024 sottolinea l’eccezionalità della disposizione dell’art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002: “Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.” Non è pertanto sufficiente il consenso del creditore a fronte dell’eventuale richiesta di proroga della scadenza della fattura da parte dell’ente (finalizzata ad assicurare il rispetto dei termini di pagamento) ma occorrono motivate giustificazioni per procedere con il pagamento oltre i 30 giorni standard.
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato svolge un ruolo primario nel monitoraggio dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, attraverso l’utilizzo del sistema informatico denominato Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), realizzata e gestita dallo stesso Dipartimento, che rileva le informazioni sulle singole fatture ricevute dalle amministrazioni pubbliche registrate.
La Piattaforma acquisisce in modalità automatica, direttamente dal Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI), tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA e registra i pagamenti effettuati e comunicati dalle singole amministrazioni. Nell’ottica di potenziare il sistema di monitoraggio dei debiti commerciali, per consentire l’acquisizione automatica, non solo delle fatture commerciali emesse verso le Pubbliche Amministrazioni, ma anche dei pagamenti effettuati dalle PA, è stato realizzato, a partire da gennaio 2018 (a regime dal 2019), un potenziamento del sistema informativo “Siope” .
La Ragioneria Generale dello Stato (RGS), con circolare n. 36 dell’8/11/2024, ha fornito delle linee guida per l’individuazione delle fatture di natura commerciale indirizzate alle PA, e per il corretto utilizzo della facoltà di proroga del rispetto dei termini di pagamento, di cui all’art. 4, c. 4, del D. Lgs. 231/2002.
LA RGS, in via preliminare, precisa nuovamente che, sotto il profilo oggettivo, sono da considerarsi commerciali tutte le transazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, comprese le obbligazioni per prestazioni professionali, i contratti di appalto di lavori pubblici e i canoni di locazione.
Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, si definiscono transazioni commerciali quelle intercorrenti tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione: lo stesso decreto legislativo citato, all’art. 2, comma 1, lett. c), definisce l’imprenditore come ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione, fornendo una nozione più ampia di quella contenuta nell’art. 2082 C.c., ricomprendendo anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.
La RGS precisa poi che:
- se l’impresa fornitrice di beni o servizi emette autonomamente una fattura elettronica con una scadenza superiore a 30 giorni, l’amministrazione, ai fini del pagamento della fattura, dovrà ricondurre la scadenza al termine di 30 giorni
- nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una PA, i termini di pagamento non possono essere superiori a 60: la fissazione di una scadenza superiore a tale termine risulta illegittima, in quanto contraria al quadro normativo vigente
- la data di scadenza deve essere fissata conteggiando i giorni di calendario, senza alcuna esclusione, e a prescindere dal numero di giornate delle mensilità coinvolte; in particolare, non devono essere in alcun modo scomputati i giorni festivi
- in nessun caso il termine di scadenza può essere utilizzato per compensare le fasi, legittimamente previste, di sospensione della fattura: in tali casi l’amministrazione deve procedere alla corretta registrazione della eventuale fase di sospensione delle fatture, individuando la motivazione per cui si sta attivando la sospensione della fattura, e selezionando una delle quattro tipologie presenti a sistema:
- sospeso per contenzioso
- sospeso per contestazione (eventuali elementi previsti dal contratto la cui presenza è necessaria ai fini dell’esigibilità del credito)
- adempimenti normativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la ritenuta dello 0,5 per cento prevista dell’art. 11 del nuovo codice dei contratti pubblici)
- verifica di conformità.
Si segnala che, tra gli altri controlli e adempimenti previsti per le pubbliche amministrazioni l’articolo 6, comma 1, del decreto legge 19/10/2024 n. 155, convertito nella legge n. 189/2024, prevede, al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C((M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs 165/2001 e, pertanto, tra esse anche le Istituzioni scolastiche:
- sono tenute ad adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento;
- il piano annuale dei flussi di cassa deve essere redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
La determina della RSG n.46 del 14.02.2025, con la quale vengono pubblicati i modelli:
- al punto 1 si focalizza sugli Enti Territoriali ed Enti non territoriali;
- al punto 2 cita gli Enti e organismi pubblici non territoriali ed in particolare:
- L’allegato 3 per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, che adottano la contabilità finanziaria, conl’esclusione degli enti territoriali e dei loro enti strumentali e tra questi probabilmente rientrano le Istituzioni scolastiche;
- L’allegato 4per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, che adottano la contabilità economico-patrimoniale, ivi compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, con l’esclusionedegli enti strumentali degli enti territoriali.
Occorre tuttavia evidenziare che la data del 28 Febbraio non è perentoria e non sono previste sanzioni in caso di mancato adempimento.
Si fa presente che l’allegato 3 presente sul sito della Ragioneria generale dello Stato presenta un piano dei conti per nulla aderente a quello delle Istituzioni scolastiche come si può vedere dai prospetti qui di seguito individuati.
Tra l’altro i modelli del Piano annuale dei flussi di cassa non sono stato oggetto di formale approvazione con specifico decreto ministeriale, né sono state emanate dal MEF indicazioni operative per la sua compilazione; tali indicazioni sono state solamente esposte nell'intestazione del modello, il cui contenuto deve quindi intendersi come integrativo di quanto previsto dal ricordato articolo 6 del d.l. n. 155/2024.
Una volta adottato, il Piano annuale dei flussi di cassa va trasmesso all'organo di revisione per la verifica prevista dall'art. 6, comma 2, del DL 155 del 2024.
Detto comma 2 testualmente dispone che “Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa".