Comunicazione spese scolastiche
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 2020 ( G.U serie generale n.207 del 20.08.2020) e, nello specifico, all’articolo 1 stabilisce che ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate (ovvero 730 precompilato) la facoltà per le i soggetti di cui all’art.1 della legge 10 marzo 2000,n.62, di comunicare i dati relativi alle spese ed oneri di cui all’art. 78, commi 25 e 25 bis, della legge 30 dicembre 1991, n.413.
Con nota prot. n. 39069 del 9/2/2021 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità tecniche di trasmissione dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica sostenute nell’anno d’imposta precedente dagli alunni, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.
Tale nota al punto 1.1 precisa quanto segue “ per ciascun iscritto i citati soggetti ( le scuole ) comunicano l’ammontare delle spese per istruzione scolastica sostenute nell’anno d’imposta precedente fornendo i dati identificativi dei soggetti iscritti ( alunni ) e dei soggetti che hanno sostenuto le spese ( versante ). Il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto le spese deve essere indicato se l’informazione è nella disponibilità dell’Istituto che provvede alla trasmissione”. Sono tenuti altresì a comunicare eventuali rimborsi riguardanti le spese scolastiche sempre in via telematica.
Le comunicazioni riguardano:
- tasse scolastiche;
- contributi obbligatori, contributi volontari e erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica;
- erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica nonché all’ampliamento dell’offerta formativa, effettuate tramite versamento bancario o postale ovvero tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997
Tuttavia come previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 2020, non devono essere comunicati i dati delle tasse scolastiche versate tramite il modello di pagamento F24.
Modalità di trasmissione
I soggetti di cui ai precedenti punti effettuano le comunicazioni utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
Tipologie di invio
Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento:
- Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente
- Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema
- Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.
Termini delle trasmissioni
Il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni è il medesimo previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ovvero:
- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali ed assistenziali;
- contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Pertanto, come previsto dalla legge 413/1991 entro il entro il 16 Marzo (scadenza spostata dal 28/2 al 16/3 dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese deve essere trasmessa la comunicazione relativa alle contribuzioni ricevute.
Trattamento dei dati
La comunicazione del 9 febbraio dell’Agenzia delle Entrate disciplina anche le modalità di esercizio dell’opposizione all’inserimento dei dati delle spese scolastiche nella dichiarazione precompilata, un importante strumento di privacy per i contribuenti. Coloro che non vogliono che i dati delle spese scolastiche vengano inseriti nella dichiarazione precompilata possono, infatti, opporsi al loro utilizzo, comunicandolo direttamente all’istituto scolastico o inviando, via e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. un apposito modello all’Agenzia delle entrate. Per una maggiore tutela della privacy dei contribuenti, i dati delle spese scolastiche sono raccolti in uno specifico archivio, separato dagli altri archivi dell’Anagrafe tributaria, e non sono accessibili dall’Agenzia fino al termine per l’esercizio dell’opposizione.
L’opposizione all’utilizzo dei dati nella dichiarazione precompilata può essere comunicata all’Agenzia delle entrate dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o di effettuazione dell’erogazione fino al termine previsto per la trasmissione telematica dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici all’Agenzia delle entrate L’esercizio dell’opposizione può essere effettuato, oltre che con la modalità sopra descritta, anche comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento del sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta.
Detrazione spese scolastiche per le famiglie
Le spese che si sostengono per l’istruzione sono detraibili nella dichiarazione dei redditi. Nello specifico, l’articolo 15, comma 1, lett. e)-bis, del Tuir prevede la possibilità di detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese sostenute per l’istruzione per un importo massimo detraibile con di 800 euro per le spese relative a ciascuno dei figli a carico.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al TUIR, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ossia pagamenti diversi dal contante.
Si ricorda che a partire dal 1/3/2021 le II.SS. hanno adottato e utilizzato in via esclusiva la piattaforma PagoPA, per la riscossione di contributi volontari ed altre entrate, in quanto i servizi di pagamento alternativi a PagoPA risultano illegittimi. Il rimborso IRPEF massimo, calcolato al 19% della spesa.
Nello specifico, nella Dichiarazione dei Redditi 2021 è possibile indicare le spese relative alla frequenza alle scuole:
- Dell’infanzia (scuole materne);
- Primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
- Secondarie di secondo grado (scuola superiore);
- Statali e paritarie private e degli enti locali.
La detrazione delle spese scolastiche comprendono:
- Le tasse;
- I contributi obbligatori;
- L’importo sostenuto per l’ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio corsi di lingue, ecdl, ecc.);
- Servizio di mensa scolastica
- Visite e viaggi d’istruzione.
L’importo massimo detraibile da indicare nel quadro E rigo E8-E10 codice 12 è di 800 euro con una maggiore detrazione per ciascun alunno o studente.