L'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ed elementare ex artt. 194 e 197, d.lg. n. 297 del 1994 e d.P.R. n. 323 del 1998 non ha mai costituito titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie permanenti istituite dall'art. 401, d.lg. n. 297/1994, essendo, invece, previsto, a tal fine il superamento di procedure di natura concorsuale (concorsi regionali per titoli ed esami) rispetto alle quali il diploma magistrale costituiva requisito di partecipazione (ai sensi dell'art. 402, d.lg. n. 297/1994). Ciò vale anche per le procedure riservate al personale in possesso del diploma magistrale e di determinati requisiti di servizio, istituite ai sensi dell'art. 2 comma 4, l. n. 124/1999 e ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. c — bis, d.l. n. 97 del 2004, che richiedevano, ai fini del rilascio del titolo, il superamento di una procedura selettiva di tipo concorsuale.

T.A.R. sez. III - Roma, 03/05/2018, n. 4962