L’insegnante di religione cattolica con contratto a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l’idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può ai sensi dell’art. 4 comma 3 della l. n. 186 del 2003,fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti a condizione del possesso dei requisiti prescritti per l’insegnamento richiesto, ed ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall’art. 3 d.lg. n. 165 del 2001.

Tribunale sez. lav. - L'Aquila, 07/11/2018, n. 308