L'art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di respon­sabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tec­niche del momento. Incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito un danno a causa dell'attività lavorativa svolta, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'al­tra, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedi­re il verificarsi del danno.

Cassazione civile, sez. lav, 23 dicembre 2014, n. 27364