Il datore di lavoro, in caso di mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è responsabile dell'infortunio occorso al dipendente qualora abbia provveduto personalmente all'organizzazione dell'attività lavorative verificando l'azione delle misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente e sia dimostrato il nesso di causalità tra l'evento subito e le misure non adottate.

Corte di Cassazione,  Sez. Lav., ordinanza del  19 maggio 2021, n. 13604