Con la sentenza n. 168 del 2024 la Corte costituzionale osserva che resta ferma la competenza delle regioni a definire il tipo e l'ubicazione delle istituzioni scolastiche e a istituire nuovi plessi tenendo conto delle esigenze e delle particolarità di ciascun territorio, tuttavia impone che si debba rispettare il contingente di dirigenti scolastici e amministrativi determinati da decreto ministeriale. 

Il dimensionamento scolastico è appena stato riformato dalla legge statale n. 197 del 2022Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (22G00211) (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43)

La Corte dichiara illegittima la legge della Regione Sardegna n. 2 del 2024 che prevedeva l'avvio della procedura per il mantenimento di tutte le autonomie scolastiche esistenti nell'anno scolastico 2023-2024. La legge regionale infatti viola il principio della necessaria corrispondenza tra dirigenti assegnati alle regioni e istituzioni scolastiche presenti sul territorio. Oltre a ciò, la legge della Regione Sardegna si pone in contrasto con la Costituzione che attribuisce alla competenza legislativa statale esclusiva la materia: l'art. 117, secondo comma, lettera n della Costituzione, ricordano i giudici costituzionali, attribuisce alla competenza legislativa statale esclusiva la materia «norme generali sull'istruzione». 
La disposizione impugnata è anche in contrasto con la lettera g) del secondo comma dell’art. 117 Cost., in quanto, come esplicitato dalla sentenza n. 223 del 2023, la determinazione del contingente scolastico riguarda personale inserito nel pubblico impiego statale.
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