Gli organi scolastici quali il Consiglio di Circolo e il Consiglio di Istituto sono legittimati ad autorizzare lo svolgimento di “benedizioni pasquali” o di altri atti di culto all'interno degli edifici scolastici pubblici quale forma di attività complementare alla didattica. La nozione di attività “parascolastica” ed “extrascolastica” è definito, infatti, dal vigente ordinamento in modo elastico e flessibile, sì da ricomprendere tutte le iniziative atte a far sì che la scuola possa conseguire i propri obiettivi formativi: fra siffatte iniziative rientrano anche quelle a carattere culturale. Né all'ammissibilità delle pratiche di culto osta la circostanza che le stesse, essendo espressione di uno specifico credo religioso, ben difficilmente potranno essere condivise dalla totalità degli studenti, giacché è compito della scuola riconoscere e valorizzare i diversi orientamenti confessionali ed ideologici, creando un clima di reciproca comprensione, conoscenza, accettazione e rispetto 

Consiglio di Stato sez. VI - 27/03/2017, n. 1388