Le disposizioni interministeriali del 22 marzo 2016 e successive modifiche e integrazioni recanti « Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2016/2017 » devono essere annullate nella parte in cui non hanno previsto una disciplina transitoria volta a regolare la situazione degli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno del proprio corso di studi di scuola superiore all'estero negli anni 2015/2016, sulla base della previgente disciplina (che non prevedeva l'ulteriore requisito — mai previsto prima — per la validità dei diplomi esteri ai fini dell'iscrizione all'Università italiana ovvero la frequenza di due anni di corso nel sistema estero).
T.A.R. sez. III - Roma, 22/08/2017, n. 9412