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In tema di impugnazione dei contratti a tempo determinato per mansioni di educatrici di asilo nido e scuola dell’infanzia alle dipendenze di Comuni valgono i medesimi principi stabiliti per i contratti a termine per supplenze scolastiche in ragione delle marcate analogie presenti nelle due fattispecie (su organico di fatto, su organico di diritto e supplenze cd. brevi per esigenze intrinsecamente temporanee, per lo più sostitutive). Di conseguenza i contratti a tempo determinato sono da considerarsi illegittimi laddove prevedano la copertura di posti vacanti e disponibili (organico di diritto) e altresì prevedano l’utilizzazione dei docenti per più di 36 mesi per esigenze non transitorie della PA (ex art. 5 comma 4 bis del d.lgs. 368/2001).

Tribunale sez. lav. - Venezia, 11/07/2017, n. 445