Nel caso specifico, la mamma di una studentessa minorenne, vittima di bullismo, ha presentato una denuncia ai carabinieri per le prepotenze subite mediante comunicazioni scambiate con un'applicazione di messaggi istantanei. La mamma ha, poi, chiesto al liceo, frequentato dalla figlia, copia della relazione della psicologa, che aveva condotto alcuni incontri con la classe di appartenenza della studentessa. La mamma ha precisato che doveva depositare la copia della relazione agli atti della denuncia penale.
L'art. 24 della legge n. 241/1990 introduce alcune limitazioni di carattere oggettivo, definendo le ipotesi in cui determinate categorie di documenti sono sottratte all'accesso, stabilendo che il diritto di accesso “è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento”; disposizione questa che testimonia come l'innovazione legislativa introdotta con la legge n. 241/1990, se ridimensiona la portata sistematica del segreto amministrativo, non travolge tuttavia le diverse ipotesi di segreti, previsti dall'ordinamento, finalizzati a tutelare interessi specifici. Si tratta in questi casi di limiti assoluti, tassativamente individuati e finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e ritenuti da tutelare in via prioritaria rispetto all’interesse a conoscere i documenti amministrativi. Il segreto professionale, specificamente tutelato dagli artt. 622 c.p. e 200 c.p.p., rientra a pieno titolo tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento per i quali, a norma dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, è appunto precluso l'esercizio del diritto di accesso in modo assoluto, senza necessità di effettuare alcun tipo di bilanciamento con altri interessi.
Nel caso specifico la relazione della psicologa afferente i due incontri con una classe determinata, seppure formati o detenuti dall'Amministrazione, non sono suscettibili di divulgazione, giacché il principio di trasparenza cede innanzi alla esigenza di salvaguardare l'interesse protetto dalla normativa speciale sul segreto. Nella fattispecie in esame, a seguito del chiarimento istruttorio richiesto dal Collegio, è stata acquisita in atti la dichiarazione della psicologa con la quale quest’ultima dichiarava di “rinnovare” la propria richiesta di far valere il segreto professionale sui documenti oggetto di domanda di accesso. Risultava dunque che la mancata ostensione delle relazioni della psicologa era stata disposta dalla scuola su esplicita opposizione della psicologa appositamente interpellata sul punto, con la conseguenza che l’accesso non può essere dispiegato sulle richieste relazioni.
Tar Toscana, sentenza del 24 gennaio 2024, n. 103