Deve ritenersi adeguatamente motivata l'istanza di accesso alle dichiarazioni rese nel consiglio di istituto, quindi richiesta copia del verbale, promossa da una società venuta a conoscenza di rese dichiarazioni lesive dell'immagine aziendale da parte di uno dei membri del consiglio d’istituto.

Normativa di riferimento

Difatti, l’istanza non investe i profili di esclusione di cui all’art. 24 della L. 7 agosto 1990 n. 241, norma pacificamente applicabile alla fattispecie, anche in ragione di quanto dispone l’art. 43, comma 4, del D.Lgs.16 aprile 1994, n. 297 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”), secondo cui nei confronti degli atti dei consigli di circolo e di istituto “Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241”. Ossia non venendo in rilievo dati giudiziari o dati riguardanti la salute o la sfera sessuale, l’accesso verso i quali richiede il bilanciamento “rafforzato” di cui all’art. 24, comma 7, della L. 7 agosto 1990 n. 241, allora risulta recessivo il diritto alla riservatezza riguardo l'identificazione del dichiarante.

Soprattutto non si può ravvisare l’esistenza di norme a tutela del diritto alla riservatezza in relazione alle dichiarazioni rese dai membri del consiglio di istituto nell’esercizio delle loro funzioni. Infatti l’attività del consiglio di istituto, organo rappresentativo delle parti che compongono la comunità scolastica locale, si svolge nel rispetto del principio democratico, di cui sono corollario gli obblighi di trasparenza e di pubblicità. Per tale ragione, l’art. 42, comma 1, del D. Lgs.16 aprile 1994, n. 297 prevede che le sedute dei consigli di istituto sono pubbliche e il successivo art. 43, comma 1, ne prevede la pubblicazione degli atti all’albo della scuola. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute del consiglio di istituto e alla pubblicazione dei relativi atti all’albo riguardano solo l’eventualità, non ricorrente in tale fattispecie, in cui “siano in discussione argomenti concernenti persone” (artt. 42, comma 7, e 43, comma 3, del D. Lgs.16 aprile 1994, n. 297).

Giurisprudenza di riferimento

Si osserva al riguardo che la conoscenza del nominativo del soggetto che durante la seduta del consiglio di istituto ha reso la dichiarazione ritenuta lesiva dalla società in questione risulta indispensabile per l’esercizio del diritto di difesa, che trova tutela costituzionale nell’art. 24 Cost. (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 aprile 2022 n. 2530). In difetto di tale conoscenza, la società non sarebbe nelle condizioni di attivare alcuna iniziativa a tutela delle proprie pretese, ignorando il soggetto nei confronti del quale indirizzarle

Nel caso concreto, non si ravvisa nemmeno un’ipotesi nella quale la mancata ostensione del nominativo del componente dell’organo collegiale che ha partecipato attivamente alla discussione sia giustificata, perché funzionale a salvaguardare l’esercizio imparziale della funzione amministrativa su affari di particolare interesse e delicatezza, come tali assoggettabili a condizionamenti esterni (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2021, n. 8741 in tema di accesso al verbale di una seduta riservata dell’organo di autogoverno della Giustizia Amministrativa). Da questo punto di vista, va esclusa la sussistenza di un “diritto all’anonimato” della persona che ha reso le dichiarazioni sulle quali si appunta l’interesse della ricorrente.

Sotto un secondo profilo, è del tutto condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui “L'eventuale opposizione dei controinteressati non vincola l'Amministrazione che deve concedere l'accesso quando si tratti di documenti che non ne sono sottratti dalla legge e non vi siano profili di riservatezza da tutelare, non potendo un ente pubblico legittimamente assumere quale unico fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso da parte di soggetti terzi, atteso che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all'Amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata da soggetti terzi” (T.R.G.A. Trento, sez. I, 13 luglio 2023, n. 125. In termini, T.A.R. Palermo, Sez. I, 20 aprile 2023, n.1309).

Conclusione

In conclusione, il diniego dell’Istituto a ostendere il verbale completo del nominativo del componente che ha reso le affermazioni in questione è viziato atteso che, a ben vedere, si fonda acriticamente solo sulla generica contrarietà manifestata dal controinteressato, ossia del membro del consiglio d'istituto che ha formulato le asserite dichiarazioni lesive dell'immagine aziendale. 

Tar Veneto, sentenza n. 324/2024

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