La circolare del ministero dell'istruzione n. 105/16.04.1975, a suo tempo aveva notificato alle istituzioni scolastiche uno schema tipo di regolamento di istituto che le stesse avrebbero dovuto adottare con gli opportuni adattamenti alle loro specifiche esigente.
L'art. 1 - Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali, di detto schema tipo riguardo la convocazione del Consiglio stabiliva: " La convocazione degli organi deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni".
In moltissime istituzioni scolastiche nell'adottare il proprio regolamento d'istituto l'espressione usata per disciplinare la modalità di convocazione del Consiglio d'istituto è la seguente: "L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido".
La differenza tra lo schema tipo di regolamento ministeriale e quello adottato dalla stragrande maggioranza delle istituzioni scolastiche sta nel fatto che nel regolamento tipo del Ministero si parla di "preavviso di massima non inferiore a 5 giorni", mentre nei regolamenti adottati dalle istituzioni scolastiche si parla di "preavviso disposto con almeno 5 giorni di anticipo".
La materia del contendere dipanata dal TAR Basilicata si concentra proprio sulle due espressioni usate, per cui il termine dei 5 giorni sarebbe inderogabile se l'espressione usata è quella di "preavviso con almeno 5 giorni"
Il TAR Basilicata con decisione n.150 del 25 febbraio 2022, ha giudicato illegittima la deliberazione adottata dal Consiglio d'istituto, in quanto la convocazione del Consiglio era stata disposta senza rispettare il termine dei 5 giorni di preavviso minimo. Secondo il TAR il termine di preavviso minimo fissato dal regolamento interno è finalizzato a consentire ai componenti l'organo collegiale di prendere contezza della documentazione relativa alle decisioni da prendere.
Il ricorso nella fattispecie in questione è stato presentato dai genitori, in cui si lamentava il mancato rispetto del termine minimo di preavviso in violazione del regolamento d'istituto.
L'istituzione scolastica si è difesa richiamando la circolare del Ministero n.105 del 15 aprile 1975 contenente lo schema tipo di funzionamento del consiglio d'istituto in cui si afferma che «la convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo avviso - di massima non inferiore a 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni».
Nel regolamento dell'istituzione scolastica convenuta in giudizio, per disciplinare la convocazione dei membri del consiglio è stato stabilito che la convocazione doveva avvenire con un preavviso di "almeno 5 giorni" per cui non era stata inserita come nel regolamento tipo del Ministero la locuzione «di massima».
Il TAR nell'accogliere il ricorso dei genitori, ha chiarito, mettendo a confronto le due disposizioni che “il termine di 5 giorni" per la convocazione del Consiglio di Istituto, mentre nel regolamento tipo disposto dal Ministerocon la Circolaren. 105 del 15.4.1975 non assumeva carattere inderogabile, in quanto era accompagnato dall'espressione «di massima», nel regolamento interno adottato dall'istituto scolastico il termine dei 5 giorni di preavvisoè stato considerato inderogabile, in quanto risulta preceduto dall'avverbio «almeno», avente il chiaro significato di «quantomeno» e/o di «come minimo».