Mentre all'insegnante di sostegno spetta una contitolarità nell'insegnamento, essendo egli un insegnante di tutta la classe chiamato a garantire un'adeguata integrazione scolastica, con la conseguenza che deve essere inquadrato a tutti gli effetti nei ruoli del personale insegnante, l'assistente educatore svolge un'attività di supporto materiale individualizzato, estranea all'attività didattica in senso stretto, finalizzata alla piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi, principalmente con lo svolgimento di attività di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessità ai fini di una loro piena partecipazione.
L'assistenza personale in favore di uno studente disabile e frequentatore di istituto di istruzione secondaria superiore, costituendo una adeguata misura per dare effettività e concretezza al suo diritto all'istruzione e alla integrazione scolastica, concretizza ragionevolmente la fattispecie del servizio di supporto organizzativo dell'istruzione per gli studenti disabili e frequentanti istituti di istruzione secondaria superiore, che l'art. 139 comma 1 lett. e), d.lg. 31 marzo 1998 n. 112 affida alla Provincia.
CONSIGLIO DI STATO N. 3953 del 23 luglio 2013