Mentre all'insegnante di sostegno spetta una contitolarità nell'insegnamento, essendo egli un insegnante di tutta la classe chiamato a garantire un'adeguata integrazione scolastica, con la conseguenza che deve essere inquadrato a tutti gli effetti nei ruoli del personale insegnante, l'assistente educatore svolge un'attività di supporto materiale individualizzato, estranea all'at­tività didattica in senso stretto, finalizzata alla piena integrazione nei plessi scolastici di appartenenza e nelle classi, principalmente con lo svolgimento di attività di assistenza diretta agli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali in tutte le necessità ai fini di una loro piena partecipazione.

L'assistenza personale in favore di uno studente disabile e frequentatore di istituto di istruzione secondaria superiore, costituendo una adeguata misura per dare effettività e concretezza al suo diritto all'istruzione e alla integrazione scolastica, concretizza ragionevol­mente la fattispecie del servizio di supporto organizzativo dell'istruzione per gli studenti disabili e frequentanti istituti di istruzione secondaria superiore, che l'art. 139 comma 1 lett. e), d.lg. 31 marzo 1998 n. 112 affida alla Provincia.

CONSIGLIO DI STATO N. 3953 del 23 luglio 2013