Il provvedimento di nulla osta emesso dalla scuola per il trasferimento del figlio minore in affido condiviso può essere rilasciato solo su richiesta di entrambi i genitori, in quanto ogni decisione rilevante riguardante il minore (tra cui rientra anche lo spostamento della scuola di frequenza) richiede l'accordo di entrambi i genitori ed, in mancanza di tale accordo, la decisione spetta al Tribunale dei minori.

TAR ABRUZZO n.656 - Sez. I — 1° dicembre 2011