La contrattazione collettiva può essere utilizzata solo negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge e, poiché nel comparto scuola la materia della mobilità è disciplinata dalla L. 107/2015, deve ritenersi che la stessa sia sottratta alla contrattazione collettiva.

Consiglio di Stato sez. VI - 06/07/2018, n. 4134