Il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio è privo di un vero e proprio carattere sanzionatorio e possiede ratio e presupposti ben diversi da quelli che caratterizzano il successivo provvedimento definitivo, con la conseguenza che può essere adottato con valutazione discrezionale della Pubblica amministrazione circa il comportamento tenuto dal proprio dipendente, che è necessariamente condizionata da criteri di urgenza e celerità tali da consentire la preminente esigenza di tutelare gli interessi di rilievo pubblico coinvolti e il prestigio dell'Amministrazione, che può essere compromesso dall'attività del dipendente, segue da ciò che non sussiste l'obbligo di previo avviso di inizio del relativo procedimento, dato che l'esigenza di intervenire con assoluta urgenza con un provvedimento cautelare è in re ipsa.

La sospensione cautelare facoltativa del pubblico dipendente va disposta sul presupposto della natura particolarmente grave del reato e non è richiesto che il dipendente abbia la qualità di imputato, essendo sufficiente la sua sottoposizione a procedimento penale.

TAR ABRUZZO N. 375 - Sez. 1 — 9 luglio 2013