La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in caso di inidoneità alle mansioni assegnate, il lavoratore ha il diritto di chiedere l’assegnazione a mansioni compatibili ma nel contempo ha l'obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari.
L'assegnazione del lavoratore a mansioni che egli afferma incompatibili col suo stato di salute può consentirgli di chiedere al datore di lavoro la riconduzione a mansioni compatibili ma non gli permette di rifiutare di sottoporsi a legittimi controlli medici, cosi esponendo il datore a pericolo di responsabilità ex articolo 2087 c.c. Il rifiuto da facoltà al datore di sospendere la prestazione retributiva ai sensi dell'articolo 1460 c.c., alla condizione della sottoposizione del lavoratore ad accertamento sanitario, onde evitare il licenziamento.
Il lavoratore era stato assunto attraverso il collocamento obbligatorio e, benché assegnato a mansione astrattamente compatibile con la sua infermità, aveva lamentato difficoltà di esecuzione, pertanto il datore di lavoro lo aveva invitato a sottoporsi ai controlli sanitari onde individuare altre mansioni compatibili col suo stato di salute. Il dipendente, tuttavia, inizialmente non aveva risposto ai numerosi inviti del datore, per poi rifiutarsi espressamente di sottoporsi agli accertamenti, invocando la tutela della privacy. Di conseguenza è stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di sospensione della retribuzione ritenuto legittimo dalla Corte..
La Suprema Corte precisa, poi, che, in tali fattispecie è rimessa al lavoratore la scelta se collaborare alla causa del contratto di lavoro, sottoponendosi agli accertamenti necessari all'individuazione di un'attività compatibile con il suo stato di salute, ovvero se recedere dal rapporto.
Cassazione civile, sez. lav., 23 aprile 2015, n. 8300