Deve escludersi la sussistenza del reato di diffamazione nella condotta del dirigente scolastico che, mediante missive indirizzate all'Ufficio scolastico regionale, al Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale e al direttore della sede IPSIA, definiva un insegnante antididattico e di ostacolo allo sviluppo negli allievi dell'educazione, atteso che le uniche espressioni utilizzate nel testo delle relazioni sottoscritte dall'imputato ("non collaborativo e antididattico e di ostacolo allo sviluppo negli allievi dell'educazione") erano circoscritte, puntuali e non esulavano dai limiti delle attribuzioni del dirigente scolastico, titolare del diritto - dovere di richiedere l'intervento degli organi superiori per visite ispettive, anche finalizzate all'adozione di provvedimenti disciplinari.
Diversamente, integra il reato di diffamazione la condotta del dipendente che invii un esposto - contenente espressioni offensive nei confronti di soggetto svolgente funzioni sopraordinate - al diretto superiore gerarchico e "per conoscenza" a soggetti sovraordinati a quest'ultimo, il cui intervento può giustificarsi solo in un momento successivo e a fronte dell'inerzia del diretto superiore gerarchico, con la conseguenza che, in tal caso, si esorbita dalla causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie del diritto-dovere di segnalazione critica, esponendo la persona offesa al discredito dell'intera amministrazione di appartenenza (Sez. 5, n. 7410 del 28/09/2012 - dep. 14/02/2013, Manfredini, Rv. 255212).
Nel caso di specie tuttavia non si riteneva sussistente tale ipotesi, giacchè, indiscussa la competenza disciplinare del Direttore dell'Ufficio Scolastico Generale, secondo quanto ammette lo stesso ricorrente, ed evidente la strumentalità, rispetto alla richiesta visita ispettiva, della comunicazione al Coordinatore del relativo servizio, il coinvolgimento del Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale e del direttore della sede in questione, presso la quale il ricorrente prestava servizio, scaturisce dal significato degli addebiti mossi a quest'ultimo nella sua attività svolta presso tale sede e dalla necessità dell'imputato, al quale il ricorrente aveva contestato i criteri di gestione della cd. Terza Area, di chiarire la sua posizione.
Cassazione penale sez. V - 18/06/2015, n. 44398