La normativa

Il comma 54 della legge n. 228 del 2012 prevede che il personale docente sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche.

Durante la rimanente parte dell’anno scolastico si può usufruire di un massimo d 6 giorni purché sia possibile sostituire il docente in ferie senza oneri aggiuntivi.

Comma 54 della legge 228 del 24/12/2012

54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La sentenza n. 32807 del 27/11/2023 della Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione – sezione lavoro – con l’ordinanza n. 32807 del 27//11/2023 ha previsto che la perdita del diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute alla data di cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi se il datore di lavoro non è in grado di dimostrare di aver invitato il lavoratore, preferibilmente con invito formale, ad usufruire delle ferie e che in caso di mancata fruizione tali ferie andranno perse.

Il diritto alle ferie ed all’eventuale corresponsione dell’indennità sostitutiva delle stesse, alla data di cessazione del rapporto, si perde solo se:

  1. Il datore di lavoro ha invitato il lavoratore a fruire delle ferie;
  2. Il datore di lavoro ha avvisato il lavoratore in tempo utile ad usufruire delle ferie e che nel caso non ne usufruisse tali ferie andranno perse.

Conclusioni

Il collocamento in ferie d’ufficio non è la via consigliata ma è da sempre considerata come “extrema ratio”.

Una volta che il Dirigente scolastico ha sollecitato il personale docente ad usufruire delle ferie specificando che in caso di mancata fruizione andranno perse, il personale stesso che non si sia attenuto al predetto invito perderà le ferie e di conseguenza l’indennità sostitutiva delle ferie.

L’art. 13 comma 10 del CCNL del 2007, non modificato dal CCNL del 2024, ha precisato che in caso di motivate esigenze di servizio, e/o per motivate esigenze personale o malattia, il personale a tempo indeterminato che non ha potuto usufruire in parte e interamente delle ferie nell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite nell’anno scolastico successivo durante i periodi di sospensione delle lezioni.

Il personale ATA fruirà delle ferie non godute entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo.

Art. 13 comma 10 CCNL del 28/11/2007 - In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

Nel caso in cui si verifichino una delle seguenti condizioni:

  • Decesso;
  • Risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità o per inidoneità permanente ed assoluta;
  • Malattia e/o infortunio con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro

Per le ferie non fruite piò essere corrisposta l’indennità sostitutiva delle ferie stesse.

L’art. 35 2° comma del CCML del 18/01/2024 prevede per il personale con contratto a tempo determinato che nel caso in cui la durata del contrato non consenta la fruizione delle ferie maturate per le stesse sarà liquidata l’indennità sostitutiva al termine dell’anno scolastico e, comunque al termine dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno stesso.

Art. 35 comma 2.del CCNL del 18/01/2024 - Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.

di Luciana Petrucci Ciaschini su Rassegna normativa n. 3 2025