In tema di indennità di malattia, il giustificato motivo di assenza, necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, non si identifica esclusivamente nello stato di necessità o di forza maggiore, potendo essere, invece, costituito, alla stregua della sentenza n. 78 del 1988 della Corte Costituzionale, anche da una seria e valida ragione, socialmente apprezzabile, la cui dimostrazione spetta al lavoratore.
Secondo i giudici l'esigenza di prestare assistenza al familiare ricoverato in ospedale integra una seria e valida ragione idonea a giustificare l'assenza dal domicilio nelle fasce di reperibilità.
La Suprema Corte ha precisato che la ragione "socialmente apprezzabile" comprende ogni situazione che sia tale secondo i parametri della coscienza collettiva ed è da ritenersi integrata tutte le volte che il dovere di cooperazione del lavoratore risulti posto in comparazione con un dovere etico generalmente riconosciuto e di valore cogente rimanendo ad esso subordinato. Tuttavia - ha aggiunto la Cassazione - la ragione "socialmente apprezzabile" così identificata, deve pur sempre avere reso indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità.
Corte di cassazione Sez. Lav. 23 maggio 2016, n. 10661.