A seguito di riammissione in servizio che faccia seguito ad un provvedimento di destituzione del dipendente pubblico è ammissibile la ricostruzione della carriera solo allorquando sia riconosciuta l'illegittimità dell'interruzione del rapporto di lavoro. Ne deriva che ove non sia stata dichiarata tale illegittimità, non spetta al dipendente riammesso in servizio l’integrale ricostruzione della carriera ma solo la ricostruzione della posizione di status (attribuzione della qua­lifica, livello ed anzianità posseduti alla data della precedente cessazione dal servizio), con esclusione della "restitutio in integrum " relativamente al trattamento retributivo che, in base al principio di sinallagmaticità, va erogato a fronte dell'effettività della prestazione lavorativa e, in generale, dell'integrale ricostruzione di carriera sia giuridica, sia economica.

CONSIGLIO DI STATO N. 2455 - Sez. VI - 7 maggio 2013