Tale pronuncia attiene a fatti avvenuti antecedentemente alle modifiche del codice della privacy introdotte dal d.lgs. n. 101 del 2018, peraltro riteniamo di pubblicarla ugualmente per l'attualità dei contenuti.

Lo stato di salute di un familiare (nella specie, di una figlia minore e di una sorella convivente) - considerato espressamente a fondamento di un privilegio concorsuale concernente l'ammissione a corsi scolastici destinati a minorenni (come tale potenzialmente idoneo a tradursi in un dato informativo che immediatamente inerisce l'ambito della vita e della sfera familiare) - appare pervaso dalla stessa intrinseca delicatezza che fa individuare un disagio, e una conseguente necessità di riservatezza, analoghi a quelli che si riferiscono all'ammalato nel momento in cui egli espone a un terzo, ovvero ad una Pubblica Amministrazione, la propria malattia.

Il carattere "sensibile" delle informazioni in parola deve ritenersi tale, non tanto perchè attinenti, queste ultime, alla fisicità della persona, quanto perchè la cultura, nel tempo, ha sollecitato a riconoscere, nella condizione di disagio per motivi di salute, ragioni sufficienti a giustificare una particolare protezione, a fronte della maturata consapevolezza sociale dell'esistenza di un peso meritevole di sostegno e di aiuto.

Nel caso in esame, si tratta di informazioni sulle condizioni della persona immediatamente funzionali all'attribuzione di privilegi concorsuali e necessariamente legati al riconoscimento di obblighi familiari di assistenza e di solidarietà verso un ammalato, che fatalmente sono destinate a rendere personale (e sensibile), sia pure in via mediata, un dato che, pur nascendo immediatamente "sensibile" nella situazione soggettiva di altra persona, tuttavia non perde la sua caratteristica di "sensibilità" (non diventa, dunque, meno sensibile) per il fatto che va a strutturare anche il patrimonio di altra persona, diversa dall'ammalato, che è chiamata a condividere e far proprie (non solo sul piano del proprio vissuto esistenziale individuale, ma anche sul piano della vita sociale) le conseguenze materiali e morali della stessa malattia.

Dunque, il dato sensibile, letteralmente tale in capo al minore, in quanto caratterizza il complessivo statuto dei diritti, oltre che delle condizioni personali e sociali, che fanno capo ai genitori e, in generale, ai familiari a quello legati da vincoli di comunanza di vita familiare o domestica, è anche dato sensibile riferibile a questi ultimi, in quanto pervaso dalla stessa delicatezza culturale.

L'ostensione del dato in questione, necessitata dalla richiesta del descritto privilegio concorsuale, conduce quindi a una dolorosità e a rischi di discriminazione sociale che certamente riguardano, accanto all'ammalato, i suoi genitori e i suoi familiari (quali membri di un'intima comunità di vita), cosicchè il trattamento di tali dati da parte di una pubblica amministrazione deve rispondere, anche nei relativi confronti, alle cautele che la legge ha connesso al trattamento di quei dati. Così era stata confermata la condanna nei confronti della Pubblica Amministrazione al pagamento di un risarcimento nei confronti dei genitori di una bambina, in quanto era stata pubblicata un graduatoria riportante anche un riferimento allo stato di salute della piccola allieva.

Cassazione civile sez. III, 26/06/2018, n.16816

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