Mentre le attività in genere necessarie per l'esple­tamento del mandato sindacale non sono control­labili, ma comunque censurabili specie laddove si accerti che il permesso (anche ex art. 23 L. n. 300/70) venga utilizzato per fini personali, la par­tecipazione alle riunioni degli organi direttivi - per cui sono concessi i permessi ex art. 30 St. Lav. - può essere naturalmente controllabile ed, in caso di accertata mancata partecipazione, certamente sanzionabile.

La Corte di cassazione richiamando altre pronunzie (Cass. 24 marzo 2001, n. 4302), precisa che i permessi previsti dall'art. 30 St. Lav. per i dirigenti provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali possono essere utilizzati soltanto per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi, come risulta dal raffronto con la disciplina dei per­messi ex art. 23 per i dirigenti interni, collegati generi­camente all'esigenza di espletamento del loro manda­to; ne consegue che l'utilizzo per finalità diverse dei permessi ex art. 30 giustifica la cessazione dell'obbligo retributivo da parte del datore di lavoro, che è abilitato ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti del diritto. Inoltre, prosegue la Corte, l'indebita utilizza­zione dei permessi rivela l'inesistenza di uno degli ele­menti costitutivi del diritto, pertanto, in caso di contestazione, qualora il lavoratore, su cui grava il relativo onere, non fornisca la prova dell'esistenza del diritto, trovano applicazione le regole ordinarie del rapporto di lavoro e l'assenza del dipendente è ritenuta man­canza della prestazione per causa a lui imputabile. Sulla base di tali principi, avendo i giudici del merito accertato che il lavoratore durante i permessi retribuiti si è dedicato ad attività ricreative o personali del tutto avulse dai permessi ottenuti e, comunque, non ha partecipato alle riunioni degli organi direttivi dell'organizzazione sindacale per cui ottenne taluni dei per­messi in questione, avrebbero dovuto ritenere giustifi­cata, oltre che la trattenuta della retribuzione, l'inter­venuta risoluzione del rapporto di lavoro in conseguenza della condotta abusiva.

Corte di Cassazione Sez. Lav. 20 febbraio 2019, n. 4943