II datore di lavoro che intenda adottare una san­zione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore in­colpato che né abbia fatto espressa ed inequivo­cabile richiesta contestualmente alla comunica­zione - nel termine di cui all'art. 7, comma 5, della legge 20 maggio 1970 n. 300 - di giustificazioni scritte, anche se queste siano ampie e potenzial­mente esaustive.

La Suprema Corte ha osservato che, se pure la specifica garanzia della previa audizione a difesa opera non già indistintamente, ma solo se il lavoratore abbia espressamente chiesto di essere senti­to (cfr. Cass., sez. lav., 4.3.2004 n. 4435), tuttavia, una volta che l'espressa richiesta sia stata formulata dal lavo­ratore, la previa audizione del medesimo costituisce, in ogni caso, indefettibile presupposto procedurale che legitti­ma l'adozione della sanzione disciplinare, anche nell'ipote­si in cui il lavoratore, contestualmente alla richiesta di audizione a difesa, abbia comunicato al datore di lavoro giustificazioni scritte, le quali, per il solo fatto che si ac­compagnino alla richiesta di audizione, sono ritenute dal lavoratore stesso non esaustive e destinate ad integrarsi con le giustificazioni che il lavoratore eventualmente ag­giunga o precisi in sede di audizione.

Nel decidere il caso in esame, la Corte di Cassazione ha aderito al principio giurisprudenziale, secondo cui «il da­tore di lavoro, il quale intenda adottare una sanzione disciplinare, non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato ove quest'ultimo abbia fatto richiesta espressa, contestualmente alla comunicazione, nel termine di cui alla legge n. 300/1970, ari. 7 comma 5, di giustificazioni scritte, anche se queste siano ampie e potenzialmente esau­stive» (cfr., in tali termini, Cass., sez. lav., n. 6845/2010). Inoltre, in tale ultima decisione si è posto richiamo a precedente giurisprudenziale (Cass., sez. lav., 6.7.1999 n. 7006), che ha affermato che «la tempestiva presentazione, da parte del lavoratore incolpato, di giustificazioni scritte non "consuma" l'esercizio del diritto di difesa allorché vi sia la richiesta di audizione del lavoratore medesimo, sicché permane l'obbligo del datore di lavoro di sentire oral­mente il dipendente prima di irrogare la sanzione discipli­nare; obbligo questo che permane in ogni caso, in presenza di espressa richiesta in tal senso, anche se le giustificazioni scritte apparissero già di per sé ampie ed esaustive»

Corte di Cassazione 31 gennaio 2011 n.2159