Non vi è stata violazione delle norme che tutelano la privacy del lavoratore qualora il datore di lavoro si limitasse ad analizzare i dettagli del traffico di connessione, stampando la cronologia del computer, senza visionare la tipologia dei dati scaricati. Diversamente, se l’accertamento degli accessi ad internet ed alla posta elettronica avviene attraverso l’installazione di uno specifico programma informatico non autorizzato da un accordo sindacale o dall’Ispettorato del lavoro, il licenziamento disciplinare del lavoratore accusato di avere reiteratamente visitato siti internet per fini extra lavorativi è da considerarsi illegittimo.
Tribunale di Brescia, sentenza del 13 giugno 2016, n. 782