Al nostro Istituto pervengono costantemente richieste, da parte del personale, per l'utilizzo dell'auto di proprietà per eventuali spostamenti in orario di servizio. Nel caso venisse autorizzato, in caso di incidente stradale i danni all’autovettura e le eventuali lesioni fisiche sono coperte dall’assicurazione scolastica?

Nella Pubblica Amministrazione l’impiego di un veicolo di proprietà di un dipendente pubblico si definisce: "Utilizzo del mezzo proprio" e riguarda gli spostamenti legati allo svolgimento di funzioni o incarichi assegnati, nell’ambito di missioni autorizzate dai dirigenti degli uffici. Questo tipo di utilizzo è consentito esclusivamente su richiesta del dipendente e previa approvazione formale del dirigente, solo nei casi in cui risulti più conveniente rispetto:

  • All’uso dei mezzi pubblici di linea (soprattutto se questi non sono disponibili);
  • Agli orari necessari per l’esecuzione degli incarichi, con l’obiettivo di evitare eventuali spese aggiuntive per pasti o pernottamenti.

La convenienza viene valutata sia sotto il profilo economico che funzionale, in conformità alla normativa di riferimento contenuta nella Legge n. 417 del 1978.

Divieto di utilizzo del mezzo proprio

Per i dipendenti scolastici e, più in generale, per tutti i dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro è stato privatizzato, l’articolo 6, comma 12 del D. L. n. 78 del 2010 stabilisce il divieto di utilizzo del mezzo proprio. Questo significa che l’uso del veicolo privato non può essere autorizzato, salvo specifiche eccezioni.

Le eccezioni previste e la Circolare MEF

La Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) n. 36 del 2010 identifica due eccezioni al divieto, per le quali è possibile autorizzare l’impiego del mezzo proprio. Tali eccezioni riguardano le attività di:

  • Ispezione;
  • Verifica e controllo sull’operato di altri soggetti.

Anche in questi casi tuttavia, è necessario che vengano valutati i requisiti di convenienza economica e funzionale. Spetterà al Dirigente accertare l’effettiva necessità e il vantaggio economico nell’uso del mezzo privato. Una volta autorizzazione, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, purché adeguatamente documentate, come ad esempio: i pedaggi autostradali o altre spese correlate.

Va comunque sottolineato che non è previsto alcun rimborso per spostamenti effettuati all’interno della stessa città o nella medesima sede di servizio. La stessa circolare MEF chiarisce che, nel caso in cui i dipendenti pubblici, per ragioni ispettive o di controllo, debbano recarsi fuori provincia, l’Amministrazione può autorizzare l’utilizzo del mezzo proprio.

Specifiche per il settore scolastico

Nel contesto delle istituzioni scolastiche, il Ministero dell’Istruzione ha recepito le indicazioni della Circolare MEF con la nota n. 9808 del 5 novembre 2010. Di conseguenza, si applicano le seguenti disposizioni:

  • L’autorizzazione all’uso del mezzo proprio è legittimata per attività ispettive, di verifica o di controllo, svolte da revisori dei conti, ispettori ministeriali, commissari ad acta e figure analoghe. In questi casi è previsto il rimborso delle spese sostenute per il viaggio.
  • L’autorizzazione all’uso del mezzo proprio può essere concessa ai docenti o al personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) per attività diverse da quelle sopra citate, purché svolte fuori dalla provincia di servizio e ai soli fini della copertura assicurativa. Questo potrebbe riguardare, ad esempio, incarichi attribuiti a docenti dello staff dirigenziale o al Direttore S.G.A.

Spetterà al Dirigente Scolastico valutarne necessità e convenienza e procedere di conseguenza.

Il provvedimento autorizzativo

L’autorizzazione all’uso del mezzo proprio dovrà includere alcune informazioni essenziali come la natura e la durata dell’incarico, con indicazione precisa di data e orario, le motivazioni legate a esigenze istituzionali o di servizio e le ragioni che giustificano l’utilizzo del mezzo proprio.

La documentazione tenderà a garantisce la trasparenza e la correttezza nella gestione dell’autorizzazione, oltre a tutelare i diritti del dipendente.

Il profilo assicurativo

Il dipendente, nel corso del rapporto di lavoro gode della tutela assicurativa prevista dall'INAIL anche in questi casi.

Le polizze scolastiche, generalmente, offrono copertura per le attività scolastiche, sia interne che esterne, incluse quelle accessorie, senza vincoli di orario, purché autorizzate espressamente e conformi alla normativa vigente.
Pertanto, se sono rispettati i requisiti indicati, l’assicurazione scolastica copre gli eventuali infortuni del dipendente in regola con il pagamento dell'assicurazione integrativa, che si verificassero durante la missione.
Per quanto riguarda il danneggiamento dei veicoli, le polizze integrative scolastiche coprono i danni solo per i revisori dei conti formalmente autorizzati, a patto che questa garanzia sia contrattualmente prevista.
Diversa è la questione relativa al mezzo di proprietà del dipendente autorizzato. Per concedere ai dipendenti l’utilizzo delle loro auto personale per finalità lavorative è necessario stipulare una apposita assicurazione, come imposto dal D.P.R. n. 43/1990.