Il diritto alla formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è regolamentato dal combinato disposto dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e dell’art. 73 del CCNL/2007.

Secondo l’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008:

  • la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro;
  • la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Secondo l’art. 73 del CCNL/2007:

  • la formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore.

Pertanto se ne deduce facilmente che la formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è obbligatoria e deve avvenire in orario di servizio, e quindi, che le ore di formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza svolte in orario extrascolastico, come nel caso prospettato, sono configurabili come servizio a tutti gli effetti e riconoscibili come ore di lavoro aggiuntive a quelle d’obbligo. Come tali dunque esse devono essere recuperate durante l’orario scolastico. Nel caso in cui allora la formazione dovesse svolgersi durante l’orario scolastico il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere esonerato dal servizio e se necessario sostituito da altro personale, nei modi di legge.

Poiché nel caso prospettato l’interessato chiede il recupero delle ore di formazione effettuate o in subordine il pagamento delle stesse, è bene precisare che non è previsto un tale compenso né direttamente dal Programma annuale né mediante utilizzazione del Fondo dell’Istituzione, che può retribuire solo attività strettamente collegate con il POF. Dovrà essere dunque premura del Dirigente Scolastico, anche mediante consultazione dello stesso Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, prevedere le modalità di recupero.

Dunque, per come è stato posto il quesito, la richiesta del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in questo caso è fondata, ma solo per la parte relativa al recupero e non anche per l’eventuale compenso sostitutivo del recupero stesso, richiesto in subordine.