L’art. 33 del CCNL 29/11/2007 inerente le Funzioni strumentali, non accenna minimamente all’incompatibilità dell’incarico di Collaboratore Vicario con l’incarico di Funzione strumentale.
È vero che l’art. 88, c. 2, lett f del CNL parla di non cumulabilità del compenso inerente l’incarico di Collaboratore Vicario con quello inerente l’incarico di Funzione strumentale, laddove afferma: “Tali compensi (quello dei Collaboratori) non sono cumulabili con il compenso per le Funzioni strumentali …”, ma è altrettanto vero che la non cumulabilità dei compensi non equivale alla incompatibilità dei relativi incarichi.
Il problema della non cumulabilità dei compensi potrebbe trovare molteplici soluzioni alternative, a seconda del clima che il Dirigente Scolastico ha saputo instaurare all’interno della scuola. Per esempio, una soluzione potrebbe essere, fermo restando il principio della non cumulabilità dei compensi dovuti come funzione strumentale e come docente Collaboratore e qualora il Dirigente Scolastico ritenesse opportuno o doveroso remunerare il maggior impegno del docente col doppio incarico, il proporre nel Contratto Integrativo di Istituto di assegnare al docente interessato un compenso, come Collaboratore, maggiorato rispetto a quello dovuto al docente con incarico univoco.
È comprensibile che quanto fin qui prospettato a soluzione del caso, nella maggior parte delle scuole si scontrerà con una prassi ormai consolidata che non va nello stesso verso. Pertanto il clima della scuola dovrà suggerire al Dirigente Scolastico il relativo comportamento e valutare se sarà più opportuno rimanere sulle proprie posizioni affrontando anche un probabile contenzioso, oppure cercare il più possibile una “mediazione”.