Dal contenuto dell’art. 4 dello Statuto Studenti e Studentesse (così come modificato dal DPR 235/2007), unitamente ai principi enucleabili dalla giurisprudenza, si può affermare che il procedimento disciplinare si compone di quattro fasi:
a) l’iniziativa: il dirigente scolastico contesta gli addebiti, dandone comunicazione allo studente maggiorenne o alla famiglia, e convocando l’alunno per consentirgli l’esercizio del diritto di difesa. Quindi Il Dirigente scolastico, nel momento in cui viene a conoscenza di episodi, di cui è stato attore un alunno, per i quali il Regolamento di disciplina della scuola prevede sanzioni disciplinari, deve avviare il procedimento mediante una comunicazione scritta da notificare all’alunno, nel caso in cui quest’ultimo sia maggiorenne, o alla famiglia nel caso in cui l’alunno sia minorenne, con deposito degli estremi agli atti della scuola. La comunicazione deve prevedere:
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la possibilità di presentare una memoria;
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la convocazione per esercitare il diritto di difesa;
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l’individuazione del responsabile dell’istruttoria, che curerà le fasi del procedimento, rimanendo in capo al Dirigente scolastico la responsabilità finale del procedimento stesso.
b) istruttoria: di norma il dirigente raccoglie gli elementi necessari per appurare i fatti e le responsabilità. Dovrà poi essere convocato l’organo competente ad irrogare la sanzione ed effettuare in detta sede l’audizione dell’interessato. È la fase in cui il Dirigente scolastico, coadiuvato dal responsabile del procedimento, provvederà alla raccolta di tutti quegli elementi necessari alla conoscenza dei fatti accaduti e alle relative responsabilità, mediante:
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l’acquisizione delle testimonianze, con relativa verbalizzazione;
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la raccolta delle memorie scritte, che verranno consegnate;
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la convocazione del Consiglio di classe interessato, completo di tutte le sue componenti; è in Consiglio di classe che sarà bene sentire gli alunni individuati come responsabili e le persone esercenti la potestà genitoriale, i quali dovranno essere convocati notificando loro la data, l’ora, la sede e l’o.d.g. del Coniglio stesso.
È proprio in tale sede che l’alunno sanzionato potrà chiedere che la pena ricevuta sia convertita nelle pene sostitutive della sospensione. È ovvio che proprio in sede di istruttoria il Dirigente scolastico dovrà valutare la possibilità di convocare il Consiglio di Istituto anziché il Consiglio di classe nel caso in cui la pena prevista prevedesse la sanzione della sospensione per periodi superiori a quindici giorni, così come previsto dal comma 6 dell’art. 4 del D.P.R. n. 249/1998 e successive modifiche e integrazioni.
c) decisione: in base alle risultanze dell’organo collegiale, il dirigente redige l’atto conclusivo di assoluzione o irrogazione della sanzione, adeguatamente motivato. In questa fase il Dirigente scolastico, sulla base delle risultanze della decisione dell’Organo collegiale che ha irrogato la sanzione o che ha assolto l’alunno, redigerà l’atto conclusivo di assoluzione o di irrogazione della sanzione. L’atto conclusivo del Dirigente scolastico dovrà riportare:
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le motivazioni che hanno portato alla sanzione o all’assoluzione;
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l’iter giuridico della fase istruttoria;
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i presupposti di diritto e di fatto;
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l’Organo di garanzia davanti al quale poter impugnare il provvedimento;
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il termine entro cui è possibile impugnare il provvedimento.
d) notifica: all’interessato (o ai genitori se l’interessato è minorenne) verrà notificato l’atto, che dovrà indicare anche le modalità di impugnazione. Resta inteso che per dare alla sanzione una maggiore efficacia e valenza educativa, potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima della scadenza dei termini per l’impugnazione.
Per le sanzioni meno gravi, che non comportano l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, il procedimento potrà discostarsi da quello appena indicato, ferma restando il necessario contraddittorio ossia il diritto di potersi discolpare.