In caso di mancata frequenza degli alunni, il dirigente deve avvisare i ge nitori o coloro che sono responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione e, in seguito, il sindaco, il quale attiva il procedimento che pre vede come primo atto l’ammonizione nei confronti dei responsabili dell’a dempimento dell’obbligo scolastico. Le disposizioni recate dalla legge 13 novem bre 2023 n.159 si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione. In questo sistema delineato dalle nuove disposizioni il Sindaco gioca un ruolo cruciale, utilizzando l’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST) per identificare i minori non adempienti all’obbligo di istruzione. In assenza dell’ANIST, i dirigenti scolastici sono tenuti a fornire i dati necessari entro il mese di ottobre di ogni anno. Dunque, il dirigente scolastico nel corso dell’anno scolastico è tenuto a verificare la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Ricorrendo tale ipotesi il dirigente scolastico deve inviare apposita comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione chiedendo, ove sussistano, le relative giustificazioni. Questi possono consistere nell’aver comunque procurato l’istruzione al minore, o altresì motivi di salute, o altri impedimenti gravi, tali da legittimare la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza, ovvero non giustifica la mancata frequenza, entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all’ammonizione dei responsabili invitandoli ad ottemperare alla legge. Con le nuove disposizione viene presa in considerazione anche l’ipotesi dell’elusione dell’obbligo d’istruzione. La legge, infatti afferma che, in ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificazione dei motivi. Le nuove norme hanno non modificano la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa. In questo articolato procedimento di accertamento della viola zione dell’obbligo di istruzione il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale, se la persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo, precedentemente ammonita, non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore pres so una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall’ammonizione. L’art. 331 del cpp stabilisce che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Analogamente il dirigente scolastico procede ai sensi dell’articolo 331 del cpp, in caso di elusione dell’obbligo di istruzione.