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A seguito dell’apertura delle funzioni on line per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado, perviene al Dirigente Scolastico richiesta di trattenimento di un bambino con certificazione alla scuola dell’infanzia da parte dei genitori e degli specialisti di rife rimento. Si evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferi mento e alle responsabilità diri genziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale descritto. Del Decreto del presidente della Repubblica 89 del 2009, l’iscri zione è anche aperta agli “antici patari” - bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile dell’an no successivo - ma condiziona ta alla disponibilità dei posti, all’esaurimento di eventuali liste d’attesa, alla disponibilità dei lo cali e alla valutazione pedagogi ca e didattica da parte del Colle gio dei docenti. essere,pertanto, impedito da difficoltà legate a bisogni educa tivi speciali o connesse allo stato di disabilità in quanto il diritto all’istruzione si configura come fondamentale. Le iscrizioni costituiscono, com’è noto, la prima fase del procedimento di avvio dell’anno scolastico che coinvolge sogget ti pubblici e privati. Ogni anno, all’incirca nel mese di novem bre, viene pubblicata da parte del Ministero la relativa nota che disciplina l’intera procedu ra. Alla prima classe della scuola primaria devono essere iscrit ti obbligatoriamente i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Secondo l’art. 2. Corre qui l’obbligo di ricor dare che a tutti i bambini, senza esclusione alcuna, deve essere assicurato il diritto alla persona lizzazione degli apprendimenti, previsto dalla legge 53/2003 e ciò perché ciascun alunno, a partire dalla propria situazione iniziale, possa portare alla mas sima espressione le specifiche potenzialità. Ai sensidell’art.1, c. 1, lett. C del d.lgs. 66/2017 “l’istruzione scolastica costituisce impegno fondamentale di tutte le com ponenti della comunità scola stica le quali, nell’ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il suc cesso formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti”. La normativa in vi gore sottolinea, altresì, che non esistono condizioni che possano precludere l’accesso alla scuola primaria ai bambini cosiddetti “obbligati”. L’esercizio del diritto all’istru zione ed educazione non può Tutto ciò premesso, l’even tuale permanenza alla scuola dell’infanzia oltre il sesto anno d’età dei bambini con disabilità rientra dunque nella casistica della eccezionalità in quanto la deroga alla norma è possibile solo in casi rarissimi e ben do cumentati. La possibilità di permanenza nella scuola dell’infanzia si rea lizza, inoltre, tramite una chiara assunzione di responsabilità da parte del Dirigente Scolastico  della scuola primaria accoglien te in merito alla decisione finale. Il dirigente scolastico potrà adottare la decisione del tratte nimento solo dopo un’attenta analisi della progettazione at tuata e attesterà, altresì, che agli atti della scuola sono stati ac quisiti:

● i pareri motivati per l’am bito didattico-educativo, for mulati dal team dei docenti e, se presente, dal personale edu cativo;

● il progetto educativo-di dattico, elaborato dalla scuola dell’infanzia;

● il parere tecnico degli spe cialisti che hanno in carico il minore;

● la richiesta della famiglia; e infine

● il provvedimento moti vato del Dirigente Scolastico stesso che, ai sensi dell’art. 114 comma 5 del d. lgs n. 297/1994, consentirà all’alunno di perma nere alla scuola dell’infanzia per il tempo strettamente necessa rio all’acquisizione dei prere quisiti per affrontare la scuola primaria e comunque non su periore ad un anno scolastico.

di Stefania Cera su Dirigere la scuola n.8